Negli ultimi anni, l’installazione di impianti fotovoltaici su terreni agricoli sta diventando sempre più comune, segnando un’importante evoluzione nel modo in cui l’agricoltura si integra con la sostenibilità energetica.
Questa tendenza riflette una crescente consapevolezza del potenziale dei pannelli solari non solo per ridurre le emissioni di carbonio, ma anche per migliorare l’efficienza economica delle aziende agricole. Tuttavia, l’uso di terreni agricoli per scopi energetici ha sollevato importanti questioni giuridiche e fiscali, come dimostra una recente pronuncia della Corte di Cassazione.
Il caso degli impianti fotovoltaici e la loro classificazione catastale
Mentre l’impianto fotovoltaico sulla casa fa salire il valore dell’immobile, un aspetto cruciale riguarda la corretta classificazione catastale degli impianti fotovoltaici situati su terreni agricoli. La questione è stata affrontata dalla Cassazione con l’ordinanza n. 29754 del 19 novembre 2024. In tale occasione, la Corte ha chiarito che un impianto fotovoltaico installato su terreno agricolo può essere considerato un fabbricato rurale strumentale , a condizione che soddisfi determinati requisiti normativi.
Il caso in questione riguardava una società che aveva acquistato il diritto di superficie su un terreno agricolo, dove era stato realizzato un impianto fotovoltaico. Tale impianto era stato poi concesso in leasing alla precedente proprietaria del terreno, una società che svolgeva attività agricola. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, aveva contestato la classificazione dell’impianto come fabbricato rurale con categoria catastale D/10, ritenendo che la società acquirente non svolgesse direttamente attività agricola. Di conseguenza, l’impianto era stato riclassificato nella categoria D/1, relativa a fabbricati industriali.
La ruralità e il ruolo dell’utilizzatore dell’impianto
La questione principale sollevata in questa controversia riguardava la definizione di “ruralità” e la necessità di un legame tra il proprietario dell’impianto e l’attività agricola. La Cassazione ha però ribadito che, ai fini del riconoscimento della ruralità in ambito catastale, non è indispensabile che il proprietario e l’utilizzatore dell’impianto coincidano.
Ciò che conta è che l’utilizzatore sia un imprenditore agricolo e che l’impianto fotovoltaico sia effettivamente impiegato a supporto dell’attività agricola.
Questo principio si allinea con la sentenza della Corte Costituzionale n. 66/2015, che ha sancito che un fabbricato può essere classificato come rurale anche se utilizzato da un soggetto diverso dal proprietario, purché sia strumentale all’agricoltura. La Cassazione ha dunque confermato che, nel caso di leasing, i requisiti di ruralità devono essere valutati in relazione all’attività svolta dall’utilizzatore.
Impianti fotovoltaici: requisiti per classificazione fabbricato rurale strumentale
Per ottenere la classificazione catastale nella categoria D/10, un impianto fotovoltaico deve soddisfare sia requisiti oggettivi sia requisiti soggettivi. Questi requisiti sono definiti dall’articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-legge 557/1993, convertito dalla legge 133/1994. In particolare:
- requisiti oggettivi: l’impianto deve essere costruito su un terreno agricolo e deve contribuire in modo diretto allo svolgimento dell’attività agricola, ad esempio producendo energia utilizzata per le operazioni agricole;
- requisiti soggettivi: l’attività agricola deve essere svolta da un imprenditore agricolo, che può essere una persona fisica o una società.
Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che, anche se il proprietario dell’impianto non svolgeva attività agricola, l’impianto poteva essere considerato strumentale all’attività agricola della società utilizzatrice. Questo ha permesso di riconoscere la ruralità dell’impianto e di mantenerlo nella categoria catastale D/10.
L’energia fotovoltaica come attività collegata all’agricoltura
Un altro elemento fondamentale della decisione riguarda la definizione della produzione di energia fotovoltaica come attività connessa all’agricoltura. Ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del Codice civile, un’attività si considera connessa se utilizza prevalentemente attrezzature e risorse aziendali per produrre beni o servizi che integrano l’attività agricola principale.
Nel contesto degli impianti fotovoltaici, ciò significa che l’energia prodotta deve essere utilizzata principalmente per soddisfare le esigenze energetiche dell’azienda agricola.
Questo utilizzo prevalente permette di integrare la produzione di energia nel quadro delle attività agricole, contribuendo alla sostenibilità economica e ambientale dell’azienda.
Impianti fotovoltaici: le implicazioni della pronuncia per il settore agricolo
La decisione della Cassazione ha importanti implicazioni per il settore agricolo e per le aziende interessate a investire in impianti fotovoltaici su terreni agricoli. In primo luogo, chiariscono i criteri per la classificazione catastale degli impianti, offrendo un quadro più preciso per le imprese che desiderano sfruttare le opportunità offerte dall’energia rinnovabile. Inoltre, riconosce il ruolo strategico degli impianti fotovoltaici come strumenti di supporto per l’attività agricola, promuovendo un modello di agricoltura sostenibile.
Questa interpretazione favorisce l’adozione di soluzioni innovative, consentendo agli agricoltori di diversificare le proprie fonti di reddito senza compromettere la destinazione agricola dei terreni. Allo stesso tempo, sottolinea l’importanza di un utilizzo responsabile delle risorse, garantendo che l’energia prodotta sia effettivamente destinata all’agricoltura.
Riassumendo…
- Installazione crescente: gli impianti fotovoltaici su terreni agricoli uniscono sostenibilità energetica e redditività agricola.
- Cassazione 2024: impianti su terreni agricoli classificabili come fabbricati rurali se rispettano requisiti normativi.
- Requisiti necessari: la ruralità richiede impiego per attività agricola e utilizzo da imprenditore agricolo.
- Produzione connessa: l’energia fotovoltaica è attività agricola connessa se prevalente nell’uso aziendale.
- Vantaggi fiscali: corretta classificazione catastale agevola incentivi fiscali per impianti fotovoltaici strumentali.
- Sviluppo sostenibile: agricoltura e fotovoltaico integrati promuovono sostenibilità ambientale ed efficienza economica.
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