La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si pronuncia su una questione non nuova nella giurisprudenza di legittimità, in particolare afferente alla configurabilità del reato di malversazione nel caso in cui si approfitti di finanziamenti erogati dallo Stato per specifiche finalità, poi distraendo le somme per finalità diverse da quelle previste normativamente.
Nella fattispecie in esame, un libero professionista aveva ottenuto un finanziamento garantito dal Fondo per le piccole e medie imprese, rilasciatogli in virtù della normativa varata in regime emergenziale Covid-19, ed aveva quindi impiegato le somme erogategli per estinguere un mutuo della moglie e per ripianare il proprio conto corrente. La Cassazione, accogliendo il ricorso del Pubblico Ministero contro l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva dissequestrato la somma mutuata, ha sconfessato la tesi seguita dal tribunale, secondo cui, posto che l’uomo aveva impiegato le somme per estinguere posizioni debitorie, in tal modo aveva utilizzato le proprie risorse economiche per svolgere l’attività professionale e, inoltre, il mutuo garantito dal Fondo aveva una finalità specifica e incompatibile con quella perseguita dall’indagato.
Il fatto
La vicenda processuale segue all’annullamento da parte del Tribunale del riesame di un provvedimento di sequestro preventivo, anche per equivalente, emesso nei confronti di un uomo, indagato in relazione al reato di cui all’art. 316-bis, c.p.
Secondo quanto emerso, l’indagato, dopo aver ricevuto un mutuo per l’importo di euro 340.000,00, garantito dal Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, finalizzato ad assicurare “Liquidità aziendale”, aveva destinato euro 320.000 all’estinzione di un precedente mutuo ipotecario della moglie e la restante parte di euro 20.000 a ripianare il proprio scoperto di conto corrente. In tal modo, l’indagato non aveva destinato il mutuo alla finalità prevista, in relazione alla quale aveva potuto accedere alla garanzia del Fondo, bensì aveva impiegato gran parte delle somme ricevute per l’estinzione di un debito della moglie.
Il Tribunale del riesame aveva annullato il sequestro sul presupposto che l’indagato svolgeva la libera professione di dentista e, quindi, non vi era alcuna distinzione tra il patrimonio personale e quello destinato all’esercizio della professione; inoltre, si evidenziava come egli aveva prestato garanzia in favore della moglie al momento della concessione del mutuo ipotecario, la cui estinzione, pertanto, comportava un diretto effetto positivo nei suoi confronti.
Sulla base di tali premesse, si affermava che le somme erogate non erano state affatto destinate a finalità diverse da quelle consentite, posto che l’uomo le aveva impiegate per estinguere posizioni debitorie e, in tal modo, impiegare le proprie risorse economiche per svolgere l’attività professionale né, del resto, il mutuo garantito dal Fondo aveva una finalità specifica e incompatibile con quella perseguita dall’indagato.
Il ricorso
Contro l’ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero, contestando le argomentazioni utilizzate dal tribunale, sottolineando come il Tribunale aveva sbagliato nell’escludere la configurabilità del reato di cui all’art. 316-bis c.p., omettendo di considerare l’indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia, secondo cui i finanziamenti ottenuti per far fronte alle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia, proprio perché garantiti dallo Stato e finalizzati alla prosecuzione delle attività imprenditoriali, non possono essere destinati a finalità diverse e incompatibili con quelle indicate dalla normativa di riferimento.
La decisione della Cassazione
La Cassazione, nell’accogliere la tesi del PM, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, la S.C., dopo aver ricostruito la normativa applicabile, ha affermato che la garanzia prestata dal Fondo per le PMI, in quanto diretta espressamente a facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese al credito, è per sua natura funzionale all’ottenimento di finanziamenti relativi allo svolgimento dell’attività di impresa. L’estensione dell’accesso alla garanzia del Fondo per le PMI anche a soggetti che non svolgono attività imprenditoriale, bensì professionale, non muta peraltro la necessaria destinazione del finanziamento garantito a far fronte alle esigenze dell’attività produttiva, posto che è in favore di quest’ultima che si prevede l’agevolazione. Doveva, quindi, ritenersi errata l’affermazione contenuta nell’ordinanza secondo cui il mutuo era stato erogato senza l’indicazione di una specifica finalità, bensì per una generica esigenza di sostegno alla liquidità aziendale. Il finanziamento ottenuto doveva essere necessariamente finalizzato all’attività professionale, nozione omnicomprensiva nella quale si possono ricondurre una molteplicità di impieghi tutti compatibili con il fine sotteso all’ottenimento del beneficio. Da qui, dunque, la sussistenza del reato.
La decisione merita di essere assolutamente condivisa.
Ed infatti, in base alla normativa che ha previsto l’erogazione del mutuo garantito dal Fondo per le PMI (D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito in L. 5 giugno 2020, n. 40; D.M. 24 aprile 2013; D.M. 24 aprile 2014; D.M. 3 ottobre 2022), l’erogazione poteva essere impiegata per adempiere a obbligazioni (nei confronti di lavoratori dipendenti, per locazione di immobili e attrezzature, per utenze, per il pagamento di rate di mutuo o finanziamenti accesi in relazione all’attività professionale) rimaste inadempiute a seguito dei mancati introiti nel periodo emergenziale, come pure le somme ottenute potevano essere impiegate per acquisti di beni direttamente funzionali all’esercizio della professione.
Ben diversa è stata la destinazione data alle somme conseguite dall’indagato, nel caso in esame, il quale le ha impiegate per l’estinzione di un mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale e intestato alla moglie, in relazione al quale aveva prestato fideiussione. Nel caso di specie, pertanto, l’erogazione è stata utilizzata per far fronte ad un debito non collegato all’attività professionale, il che risulta in insanabile contrasto con la ratio stessa della normativa.
Giusto, quindi, riaffermare i principi già elaborati in passato dalla giurisprudenza, che ha ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 316-bis, c.p. (Cass. pen., Sez. VI, n. 28416 del 6/5/2022, CED Cass. 283332; Cass. pen., Sez. II, n. 49693 del 7/12/2022, CED Cass. 284174; Cass. pen., Sez. VI, n. 11246 del 13/1/2022, P., CED Cass. 283106).
Riferimenti normativi:
Art. 316-bis c.p.
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