Risposta – È necessaria una premessa. L’assenza di debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e di natura contributivi, definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, per un importo pari o superiore alla soglia cumulativa di 5.000 euro, costituisce il presupposto per aderire al Concordato preventivo biennale. Non concorrono alla soglia, tuttavia, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione, di rateazione, nonché relativi agli istituti definitori del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 oppure di una definizione agevolata ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cosiddetta tregua fiscale), purché non decaduti.
Sul punto con la Circolare n. 18/E del 2024 l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la predetta verifica deve essere effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2023. In particolare è necessario considerare esclusivamente i carichi relativi agli atti impositivi, alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito notificati precedentemente al 31 dicembre 2023 e che, alla predetta data, erano già definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché non più soggetti ad impugnazione. Non rilevano, pertanto, i debiti per i quali al 31 dicembre 2023 pendono ancora i termini di pagamento e/o i termini di impugnazione o sussiste ancora un contenzioso pendente.
Orbene, nulla osta affinché il contribuente, prima di aderire al Concordato preventivo biennale, in maniera del tutto strumentale, decida di estinguere o rateizzare tutto o parte del debito rilevante ai fini del computo per riportarlo sotto la soglia di 5.000 euro. Nel caso di specie, ad esempio, rateizzando il debito INPS di 30.000 euro, la SRL potrà certamente aderire al Concordato preventivo biennale ove provveda alla citata rateazione prima di manifestare la propria adesione al CPB. Da un lato la rateazione del carico di 30.000 euro esclude tale debito dal computo della soglia debitoria in ragione del provvedimento di rateazione, dall’altro il carico relativo al giudizio pendente al 31 dicembre 2023 viene escluso in ragione del contenzioso in corso. Lo stesso risultato si otterrà estinguendo direttamente il carico.
Tuttavia non sarà possibile estinguere il debito o versare le singole rate utilizzando il credito IVA a disposizione. Ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, è ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. In altri termini il credito IVA può essere utilizzato per il versamento di debiti iscritti a ruolo relativi a tributi Amministrati dall’Agenzia delle entrate, ma non anche per i debiti di natura previdenziale o per tributi locali.
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