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Le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS per l’anno 2024. Ecco un riepilogo dettagliato degli oneri contributivi per chi è iscritto a tale gestione, che riguarda ad esempio i professionisti non iscritti a nessuna Cassa di Previdenza.

Come di consueto, l’INPS ha reso note le aliquote contributive da utilizzare – per quest’anno 2024 – da parte dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995.

Rispetto allo scorso anno, si registra una lieve diminuzione delle aliquote contributive per i liberi professionisti “senza cassa”, che passa dal 26,23% al 26,07%.

Rimane immutata, invece, l’aliquota contributiva per i collaboratori e figure assimilate, pari al 33%.

Per questi ultimi, inoltre, restano confermate anche le aliquote aggiuntive nella seguente misura:

  • 0,50%, per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
  • 0,22%, disposta dall’art. 7 del D.M. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 791 della L. n. 296/2006;
  • 1,31%, per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l’anno 2024, l’aliquota è confermata al 24%, così come disposto dall’articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge n. 247/2007, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

 

Aliquote contributive 2024 per gli iscritti alla Gestione Separata INPS

Aliquote aziende committenti

Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dalle aziende committenti, di cui all’articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995, per l’anno 2024 sono le seguenti:

  • Amministratore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica: 35,03%
  • Sindaco di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica: 35,03%
  • Revisore di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica: 35,03%
  • Liquidatore di società: 35,03%
  • Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili: 35,03%
  • Partecipante a collegi e commissioni: 33,72%
  • Amministratore di enti locali (D.M. 25.5.2001): 33,72%
  • Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio: 35,03%
  • Co. Co. (con contratto a progetto/programma di lavoro/fase): 35,03%
  • Venditore porta a porta: 33,72%
  • Rapporti occasionali autonomi (legge n. 326/2003 ART. 44): 33,72%
  • Collaborazioni coordinate e continuative presso PP.AA.: 35,03%
  • Rapporti di co. Co. Co. Prorogati: 35,03%
  • Associati in partecipazione (dal 2004 al 2015): 33,72%
  • Formazione specialistica: 33,72%
  • Consulente parlamentare: 35,03%
  • Collaborazioni coordinate e continuative – D.LGS N. 81/2015: 35,03%
  • Amministratore di enti locali Iscritti in GS come Liberi Professionisti: 26,07%
  • Collaborazioni coordinate e continuative Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile: 35,03%.

 

Gestione separata aliquote contributive

Per l’anno 2024 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati, sono:

  • aliquota contributiva per l’invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25%, così come stabilito all’articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale), e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791 dell’articolo 1, della legge n. 296/2006;
  • aliquota aggiuntiva pari a 0,35%, così come stabilito dal comma 154 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha previsto un aumento dell’aliquota di cui all’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per i soggetti di cui al comma 143, a decorrere dall’anno 2024, per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).

Pertanto, per effetto delle disposizioni sopra illustrate, l’aliquota contributiva complessiva dovuta alla Gestione separata dai professionisti cd. “senza cassa” è pari al 26,07%.

Diversamente, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l’anno 2024, l’aliquota è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti, così come disposto dall’articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge n. 247/2007, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dall’articolo 1, comma 491, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).

Gestione separata INPS: minimali e massimali

A decorrere dal 1996, per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l’opzione per il sistema contributivo, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, rivalutato annualmente sulla base dell’IPC per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’ISTAT.

Per l’anno 2024 tale massimale è fissato così in un ammontare pari a 119.650,00 euro. Sulla base di quanto specificato, le aliquote segnalate saranno valide fino al raggiungimento del predetto massimale.

Più artificioso è invece il caso dei minimali: infatti, il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti, è fissato dalla L. 233/1990, art. 1, comma 3, per cui per ciascun assicurato è necessario tenere in considerazione il minimale annuo di retribuzione, il quale si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio dell’anno cui si riferiscono i contributi.

Per l’anno 2024 il minimale di reddito previsto dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 233/1990, è pari a 18.415,00 euro, per cui:

  • gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 26,07%, avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo minimo di800,79 euro (di cui 4.603,75 euro ai fini pensionistici);
  • gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:
    • 209,54 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 33,72%;
    • 450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 35,03%;
    • 800,79 euro (di cui 4603,75 euro ai fini pensionistici) per i soli amministratori di enti locali iscritti alla Gestione separata come liberi professionisti per i quali l’Ente locale applica l’aliquota del 26,07%;
    • 450,77 euro (di cui 6.076,95 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5 del D.L. n. 75/2023 – in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria, per i quali si applica l’aliquota del 35,03%;
    • 793,42 euro (di cui 4.419,6 euro ai fini pensionistici) per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva – articolo 15-bis, commi 3 e 5 del D.L. n. 75/2023 – in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria (compreso per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense), per i quali si applica l’aliquota del 26,03%;
    • 603,75 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l’aliquota del 25% ai fini IVS e 373,82 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 2,03%.

 

Per un confronto con l’anno 2023, Ti suggeriamo l’articolo “Gestione separata: pubblicate dall’Inps aliquote, minimali e massimali per il 2023”

 

Antonella Madia

Venerdì 2 febbraio 2024

 

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