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Il cosiddetto Salva Casa 2024 continua a destare attenzione. Adesso è in corso l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dallo scorso 30 maggio. E proprio in tale ambito la Confedilizia è stata ascoltata in audizione dalla Commissione Ambiente della Camera dei deputati. La Confederazione della proprietà edilizia ha espresso apprezzamento per le misure introdotte, chiedendo di integrarle e ampliarle.

Il provvedimento punta a sanare piccole irregolarità presenti nelle abitazioni degli italiani e a sbloccare alcune situazioni che rendono difficoltosa la compravendita. Secondo la Confedilizia, le misure previste dal decreto Salva Casa saranno utili ai proprietari di casa e al mercato immobiliare.

Decreto Salva Casa 2024, le richieste avanzate dalla Confedilizia

Ascoltata in audizione dalla Commissione Ambiente della Camera dei deputati nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, la Confedilizia ha evidenziato determinate necessità e ha avanzato precise richieste:

  • intervenire sulla nuova disciplina delle tolleranze costruttive ed esecutive espungendo dal testo la prevista limitazione temporale (24 maggio 2024), in quanto ingiustificata e foriera di disparità di trattamento; 

  • superare in modo definitivo, per quanto attiene a tutte le fattispecie di accertamento di conformità, il requisito della doppia conformità;

  • rendere sanabili gli interventi conformi anche alla sola disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria, ciò onde evitare il paradosso di dover demolire quanto è, invece, realizzabile secondo la vigente normativa; 

  • per quanto concerne la disciplina dei cambi d’uso senza opere, nell’ottica di una maggiore semplificazione, introdurre l’espressa previsione che la possibilità, sempre ammessa, dei cambi d’uso senza opere costituisca principio fondamentale dell’ordinamento, operante, quindi, anche in deroga ad eventuali prescrizioni e limitazioni degli strumenti urbanistici comunali; 

  • per quanto riguarda le varianti in corso d’opera a titoli edilizi rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge n. 10 del 1977, prevedere – sempre nell’ottica di facilitare le regolarizzazioni – che tali interventi non costituiscano violazioni edilizie e siano dichiarati dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella relativa modulistica ovvero con apposita dichiarazione asseverata, allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione di diritti reali;

  • prevedere la stessa attestazione, da parte di un tecnico abilitato, ai fini del riconoscimento dello stato legittimo di un immobile senza necessità, quindi, di un procedimento idoneo a verificare l’esistenza di un titolo abilitativo, così come invece disposto dal decreto “Salva Casa”.

Decreto Salva Casa, cosa prevede

Il cosiddetto decreto Salva Casa, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024, introduce modifiche al Testo Unico dell’Edilizia e – tra le altre cose – prevede: 

  • la possibilità di chiudere porticati con strutture Vepa (Vetrate Panoramiche Amovibili) e l’installazione in edilizia libera di opere destinate per la protezione dal sole o da agenti atmosferici; 

  • la possibilità di procedere mediante Scia al cambio d’uso senza opere all’interno della stessa categoria funzionale (cambio “orizzontale”) e tra diverse categorie funzionali (cambio “verticale”) nelle zone A, B e C, al cambio d’uso per le unità immobiliari al piano terra solo nei casi previsti dal piano urbanistico e regolamento edilizio, senza necessità di reperimento di standard o parcheggi; 

  • la possibilità di comprovare la verifica dello stato legittimo di un immobile non solo dal titolo che ha legittimato l’ultimo intervento edilizio, ma anche da tutti i titoli rilasciati in sanatoria, a condizione che siano state pagate le relative sanzioni, e le dichiarazioni del tecnico sulle tolleranze costruttive sono accettate come prova;

  • la possibilità, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, di avere sul fronte della tolleranza costruttiva una soglia del 2% adattata in funzione della superficie utile dell’unità immobiliare, variando dal 2% al 5%, queste tolleranze non devono però limitare i diritti dei terzi ed eventuali limitazioni devono essere verificate dal tecnico;

  • la possibilità, per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal PdC o dalla Scia alternativa a PdC e per quelli eseguiti in assenza o difformità dalla Scia, di superare la doppia conformità urbanistica ed edilizia; in tal caso basta provare la conformità urbanistica al momento della domanda e la conformità edilizia all’epoca della realizzazione; via libera poi meccanismo del silenzio-assenso se il Comune non si esprime entro 45 giorni per il permesso in sanatoria e 30 giorni per la Scia in sanatoria, è comunque previsto il pagamento di una sanzione pecuniaria;

  • la possibilità per il Comune di alienare gli immobili con opere abusive, previo parere delle autorità competenti e a condizione che l’acquirente rimuova le opere abusive, se queste non contrastano con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici o ambientali;

  • la possibilità di mantenere oltre i 180 giorni, previa Cila, le strutture amovibili realizzate durante l’emergenza Covid, sempre che rispettino le prescrizioni urbanistiche comunali, siano utilizzate per finalità sanitarie, assistenziali o educative, e dimostrino la necessità del loro utilizzo continuato. 

 

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