Prestiti personali immediati

Mutui e prestiti aziendali

Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   


La Corte di Cassazione ha affermato che è valida la notifica dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo effettuata dal legale domiciliatario se è abilitato dal consiglio dell’ordine di appartenenza a procedere alla notifica degli atti ai sensi della L. 53/1994.

Giovedi 14 Settembre 2023

Tale principio è stato sancito nell’ordinanza n. 26356 del 12 settembre 2023..

Il caso: La Corte d’appello accoglieva l’impugnazione incidentale del Condominio Delta che contestava la mancata declaratoria da parte del giudice di primo grado della inesistenza della notificazione della opposizione al decreto che aveva ingiunto alla ricorrente il pagamento di spese condominiali, per essere stata la notificazione eseguita, ai sensi della legge 53/1994, direttamente da un avvocato privo di poteri rappresentativi in quanto semplice domiciliatario, abilitato alla sola ricezione delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo per conto del difensore e non anche al compimento di atti di impulso processuale.

Pertanto la Corte d’appello dichiarava l’inammissibilità della proposta opposizione – invece rigettata in primo grado – e conseguentemente definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.

Mevia ricorre in Cassazione, contestando la sentenza di secondo grado laddove ha dichiarato l’inesistenza della notificazione dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo che il legale che vi ha proceduto fosse privo di poteri rappresentativi, quando invece il legale era stato abilitato dal consiglio dell’ordine degli avvocati a procedere alla notifica degli atti ai sensi della legge n. 53/1994, oltre ad essere stato nominato dalla ricorrente suo domiciliatario.

Per la Cassazione il ricorso è fondato: sul punto ricorda tre diversi orientamenti:

1) secondo un primo orientamento, seguito dalla pronuncia impugnata, poiché a norma dell’art. 1 della l. n. 53 del 1994 (nel testo, applicabile ratione temporis, novellato dal d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 114 del 2014) solo l’avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche, la notifica eseguita dal procuratore semplice domiciliatario è inesistente, né è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall’art. 156 c.p.c. per i soli casi di nullità;

2) per un secondo orientamento, la notificazione eseguita, ai sensi degli artt. 1 e segg. della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dall’avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura alle liti, è affetta non da inesistenza, bensì da nullità rilevabile d’ufficio e sanabile ex tunc per effetto della sua rinnovazione, disposta a norma dell’art. 291 c.p.c. o attuata spontaneamente dalla parte;

3) secondo un terzo orientamento, infine, il principio secondo cui l’attività di impulso del procedimento notificatorio – consistente essenzialmente nella consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario – può essere delegata, anche verbalmente, dal soggetto legittimato, e cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio, ad altra persona, opera anche quando la notifica sia eseguita, ai sensi degli artt. 1 e ss. della l. n. 53 del 1994, dall’avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura alle liti, in quanto la legge citata non esclude espressamente la delegabilità di tale atto ad altro professionista, ove il delegante sia munito di procura, e tanto lui quanto il delegato siano autorizzati dai rispettivi ordini di appartenenza.

Per la Cassazione, che con la presente sentenza aderisce al terzo orientamento, la notificazione eseguita dal domiciliatario non può essere qualificata inesistente, né nulla; sul punto osserva che:

– l’art. 1 della legge n. 53/1994, là dove consente l’esecuzione della notifica diretta all’avvocato munito di procura, non esclude espressamente la delegabilità di tale atto ad altro professionista, sicché in virtù del generale principio secondo cui gli atti non delegabili sono solo quelli espressamente previsti dalla legge, anche l’esecuzione della notifica ai sensi della legge n. 53 del 1994 può essere delegata a un domiciliatario, a condizione che il delegante sia munito di procura, e tanto lui quanto il delegato siano autorizzati dall’ordine degli avvocati;

– nel caso in esame la notificazione, lungi dall’essere inesistente, non era neppure nulla (vizio che sarebbe stato comunque sanato a seguito della costituzione dell’opposto), ma ritualmente effettuata.

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Prestiti personali immediati

Mutui e prestiti aziendali

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui