Lo scorso 1 gennaio, compe previsto dal cosiddetto Decreto Anticipi convertito dalla Legge 191 del 15 dicembre 2023, è entrata in vigore la riforma del Fondo di garanzia per le Pmi. Le nuove disposizioni, valide fino al 31 dicembre 2024, non hanno portato il temuto stravolgimento delle norme varate per fronteggiare l’emergenza Covid prima e rinnovate in occasione del conflitto in Ucraina (note come temporary framework).
Soprattutto, è stato confermato l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro, oltre all’ammissibilità per small mid cap (nella nuova definizione di imprese con un numero di addetti compreso tra 250 e 499 unità), l’ammissibilità degli enti del terzo settore e la gratuità per le microimprese.
La principale differenza risiede nella non ulteriore ammissibilità alla copertura dell’80’% per tutte le imprese e qualsiasi tipo di operazione, come previsto nel temporary framework, in questo denotando una maggiore selettività delle nuove norme rispetto a quelle anti-pandemia. Infatti, come spiegato dal comunicato del Mediocredito Cetrale (MCC), sono state ripristinate alcune misure previste dalla normativa precedente al Covid, come la non ammissibilità delle imprese nella fascia 5 del modello di rating del Fondo e la differenziazione della copertura per le operazioni di liquidità in base alla fascia di rating.
Mentre la garanzia per operazioni di investimento resta invariata all’80%, per le operazioni di liquidità la riforma prevede una riduzione della copertura rispetto al 2023, con l’applicazione di due aliquote al 60% e 55%, comunque più convenienti rispetto alla normativa precedente al Covid. Tuttavia, rispetto alla normativa pre-pandemica risulta semplificata l’articolazione complessiva delle percentuali di copertura, che, spiega il MCC, oggi si presenta come segue:
- 80% per operazioni di investimento, di importo ridotto e di microcredito, nuova Sabatini; per start-up, start-up innovative, incubatori certificati e enti del terzo settore
- 60% per operazioni di liquidità (imprese in fascia 3 e 4 del modello di valutazione del rischio)
- 55% per operazioni di liquidità (imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione del rischio);
- 50% per operazioni di capitale di rischio
- 40% per mid-cap a fronte di operazioni per investimento e per mid-cap start-up innovative.
- 30% per mid-cap a fronte di operazioni di liquidità.
Una struttura che ricalca quindi le linee guida delineate da Massimo Bitonci, sottosegretario del ministero delle Imprese e del Made in Italy, nell’intervista concessa a BeBeez Magazine e apparsa nel numero 16 dello scorso dicembre (si veda qui il quadro completo delle garamzie).
Novità per le operazioni di importo ridotto con il significativo ampliamento del loro raggio di azione: il nuovo limite dell’importo ammissibile è di 40 mila euro per ciascun soggetto beneficiario (limite cumulativo per tutte le operazioni in essere) che può arrivare fino a 80 mila euro per le richieste di riassicurazione presentate dai cosiddetti Confidi “autorizzati”.
Anche per le commissioni, infine, la riforma prevede novità e conferme. Le commissioni una tantum, eliminate per le microimprese, rimangono infatti in vigore per piccole e medie imprese (rispettivamente allo 0,5% e all’1% dell’importo garantito) e vengono introdotte per le small mid cap (1,25%).
Le commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni accolte dal Fondo sono eliminate per tutte le richieste di riassicurazione. Per la garanzia diretta queste commissioni, invece, si applicano solo ai soggetti richiedenti (banche, confidi e altri intermediari) che superano la soglia del 5% delle operazioni accolte e non perfezionate nel corso di ciascun anno.
Ricordiamo che nella prima metà del 2023 le domande accolte dal Fondo di Garanzaia PMI sono state 118.518 registrando una crescita del 23,6% sul secondo semestre dell’anno scorso. L’importo finanziato ha raggiunto i 22,4 miliardi di euro, in aumento del 28%, mentre l’importo garantito è stato pari a 16,8 miliardi segnando una crescita del 28,3%. (si veda qui il report del MCC).
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