La legge di bilancio 2025 e le misure in materia di previdenza sociale
La Legge di Bilancio 2025, firmata dal Presidente della Repubblica e trasmessa al Parlamento per l’approvazione, dedica alle materie del lavoro e della previdenza sociale il Titolo V dagli art. 23 a 36 su 144.
Per il momento mi limito ad analizzare le novità in materia di pensioni.
L’art. 23 detta le misure in materia di trattenimento in servizio e prevede che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31.12.2025, i requisiti minimi previsti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relative all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti e che, in conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà, venga meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, con corresponsione di detta quota interamente al lavoratore e che la medesima non concorra a formare reddito ai fini fiscali.
L’art. 24 disciplina le misure di flessibilità in uscita.
Il diritto al trattamento pensionistico anticipato “opzione donna” viene esteso anche alle lavoratrici che entro il 31.12.2024 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni.
L’art. 25 disciplina le pensioni minime.
Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo, nel 2025 ci sarà un incremento del 2,2% e dell’1,3% nel 2026.
Le pensioni arriveranno a € 617,9 dagli € 614,77 attuali.
L’art. 26 disciplina l’accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli.
L’art. 26 novella l’art. 1, comma 40, della Legge 335/1995 innalzando da 12 mesi a 16 mesi complessivi, il limite massimo nel caso di 4 o più figli, così incrementando il beneficio della riduzione in presenza di un numero elevato di figli.
L’art. 27 disciplina la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all’estero per l’anno 2025.
“ART. 27. (Perequazione automatica trattamenti pensionistici dei residenti all’estero per l’anno 2025)
La disposizione reca misure in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all’estero per l’anno 2025. Nello specifico, il comma 1 prevede che, in via eccezionale, per l’anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, non sia riconosciuta ai pensionati residenti all’estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Inoltre, la disposizione precisa che nel caso in cui il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al suddetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento in oggetto, lo stesso è, comunque, attribuito fino a concorrenza del citato limite maggiorato. L’obiettivo è, in particolare, di limitare l’effetto della perequazione sugli importi pensionistici dei pensionati residenti all’estero solo ai pensionati con reddito pensionistico superiore all’importo minimo”.
L’art. 28 disciplina le misure in materia di previdenza complementare.
“ART. 28. (Misure in materia di previdenza complementare)
Il comma 1 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento dell’importo soglia mensile dell’assegno sociale stabilito per l’accesso alla pensione di vecchiaia, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita, ferma restando la misura minima stabilita dalla legge, solo su richiesta dell’assicurato, può essere computato, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall’assicurato. La disposizione precisa che il valore teorico delle rendite è ottenuto in tal caso trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con il valore dei coefficienti di trasformazione vigenti al momento del pensionamento. Si prevede, altresì, che, per potere consentire una scelta consapevole da parte dell’assicurato, contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante l’opzione di cui trattasi, le forme di previdenza complementare mettano a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma. Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione dei criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita, tenuto conto dei contenuti delle decisioni delle autorità statistiche europee in merito alla conferma del trattamento contabile delle prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare anche a seguito di quanto disciplinato dalla disposizione di cui al comma 1”.
L’art. 29 detta disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati.
“ART. 29. (Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati)
La disposizione interviene sull’applicazione della legge n. 402 del 1975 in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, la quale prevede che, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, abbiano diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali. Il comma 1 esclude dall’applicazione della suddetta legge n. 402 del 1975 le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025”.
L’art. 30 detta misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l’attuazione del programma garanzia occupabilità lavoratori.
“ART. 30. (Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l’attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori)
Il comma 1 prevede, a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, un rifinanziamento complessivo nel limite di 30 milioni di euro per garantire un adeguato sostegno al reddito ai lavoratori del settore della pesca marittima in caso di sospensione dal lavoro (“fermo pesca”) derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. Il comma 2 stanzia ulteriori 70 milioni di euro per l’anno 2025, a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 185 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, per il completamento dei piani di recupero occupazionali, concernenti percorsi di politiche attive del lavoro finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, e predisposti dalle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa per la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria. Sotto il profilo attuativo, la disposizione prevede che, con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze si provveda alla ripartizione delle risorse tra le regioni, stabilendo altresì che quest’ultime possano destinare le nuove risorse stanziate per l’anno 2025, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, per le finalità di completamento dei piani di recupero e del trattamento di mobilità in deroga. Il controllo ed il monitoraggio dei flussi di spesa sono effettuati dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Il comma 3 prevede che il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018, sia concesso anche in deroga alla disciplina contenuta all’articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, ai sensi del quale il predetto trattamento straordinario è previsto a condizione che il datore abbia occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. Il comma 4 estende per il 2025 il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi, destinando a tal fine la somma di 100 milioni di euro a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 185 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. Il comma 5 proroga per il 2025 la misura di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del gruppo Ilva, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, nel limite di spesa di 19 milioni di euro, a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. Il comma 6 proroga per il triennio 2025-2027 la misura della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale, destinando 100 milioni di euro annui a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 185 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. Il comma 7 prevede la proroga annuale delle convenzioni sottoscritte, ai sensi dell’articolo 78 della legge n. 388 del 2000, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 200, appartenenti al bacino residuale a carico delle risorse statali del fondo sociale per occupazione e formazione, allo scopo di garantire ai medesimi il pagamento degli assegni mensili (ASU/ANF), nelle more dell’attuazione dei processi di stabilizzazione da parte delle regioni. Il comma 8 stanzia l’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2025 per le misure di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dei call center, previste dall’articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il comma 9 prevede, in via eccezionale, in favore delle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, la possibilità di essere autorizzate, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a domanda e in continuità con le tutele già autorizzate, a concedere un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2025 al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda, nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l’anno 2025 a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 185 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. Il comma 10, prevede che, ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del programma Garanzia occupabilità lavoratori (GOL), le risorse assegnate alle Regioni nell’ambito di tale programma possano essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Riforma M5C1 R1.1., nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato”.
Il capo II del Tiolo V disciplina misure in materia di famiglia.
Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto un importo, una tantum, pari a € 1.000,00 erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione, fino ad un ISEE di € 40.000,00.
L’art. 35 prevede invece disposizioni in materia di decontribuzione per le lavoratrici madri.
“ART. 35. (Disposizioni in materia di decontribuzione lavoratrici madri)
1. A decorrere dall’anno 2025 è riconosciuto, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Le lavoratrici di cui al primo periodo devono essere madri di due o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero di cui al presente comma non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’esonero contributivo di cui al presente comma spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative di quanto previsto dal presente comma e, in particolare, la misura dell’esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto delle risorse stanziate ai sensi del primo periodo”.
In conclusione, per quanto riguarda la rivalutazione delle pensioni, la Legge di Bilancio per il 2025 prevede, come abbiamo visto più sopra, una stretta sull’indicizzazione solo sui trattamenti dei pensionati all’estero.
Per tutti gli altri pensionati si torna al meccanismo più favorevole della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni, basato su tre livelli, rispetto ai sei dell’anno precedente e cioè adeguamento al 100% dell’inflazione per gli assegni di importo fino a 4 volte il trattamento minimo, del 90%per quelli tra 4 e 5 volte il minimo e del 75% per le pensioni di importo superiore, così recependo le indicazioni della Corte Costituzionale.
Non è stato inserito nella Legge di Bilancio il silenzio assenso per il TFR.
Vedremo nel proseguo le eventuali modifiche o aggiunte durante l’iter parlamentare.
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