In seguito all’entrata in vigore del terzo correttivo al Codice della Crisi e dell’ Insolvenza ( D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 ) l’ Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha approfondito le novità che riguardano la disciplina della transizione fiscale e contributiva nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, e del trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito del concordato preventivo.
Con il mess. n. 3553 del 25.10.2024 l’ INPS illustra la nuova disciplina regolata dagli art. 16, comma 6 e 21, comma 4 del D. Lgs 136/2024, riferita alle modalità di presentazione delle proposte di transazione e le relative competenze decisionali degli organi previdenziali.
Transazione su crediti contributivi – L’art. 16, c. 6, del D. Lgs. 136/2024, ha sostituito l’art. 63 CCII, che disciplina la transazione sui crediti tributari e contributivi nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli artt. 57, 60 e 61 del medesimo CCII.
Fino alla data di presentazione della proposta di transazione, il debitore può disporre il pagamento, parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori.
Tra le novità introdotte nel novellato art. 63 del CCII, il comma 2 dispone che : “ …. Per i contributi previdenziali amministrati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale l’adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore dell’ufficio territoriale competente su decisione del Direttore regionale…”.
Pertanto l’ INPS precisa che a partire dal 28 settembre 2024, data di entrata in vigore del correttivo, le proposte transattive sono sottoposte alla competenza decisionale del Direttore regionale o di coordinamento metropolitano e l’adesione è espressa con la successiva sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore dell’ ufficio territoriale titolare della gestione dei crediti oggetto della proposta transattiva.
Per quanto concerne il deposito, visto il coinvolgimento delle due direzioni, esso andrà effettuato sia presso la direzione territoriale dove ha il domicilio fiscale del debitore , sia presso la direzione territoriale titolare della gestione dei crediti in transazione. Nell’eventualità in cui i crediti rientrano nella competenza territoriale di più direzione territoriali, il deposito deve essere effettuato presso la struttura titolare della gestione del credit di importo maggiore, che assumerà un ruolo di coordinamento nella valutazione della proposta ferma restando la competenza di ciascuna sede in fase istruttoria.
L’adesione alla proposta deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della domanda di transazione (c. 2 art. 63). Decorso il termine con la mancata adesione , il debitore può comunque chiedere l’omologazione della proposta transattiva. Il termine è comunque suscettibile di un aumento di 60 giorni in caso di modifica e di ulteriori 90 giorni in caso di nuova proposta.
Inoltre, ai sensi dell’art. 63, comma 3, in caso di iscrizione della domanda di omologazione nel registro delle imprese, il debitore è tenuto a comunicare mediante PEC l’avvenuta iscrizione alle sedi territoriali INPS. Quest’ultima avviserà poi l’Avvocatura territoriale fornendo ogni elemento istruttorio utile alla valutazione della sussistenza delle condizioni per la proposizione dell’opposizione alla domanda di omologazione e opererà in stretto raccordo con l’Avvocatura territoriale della Sede in cui insiste il Tribunale competente a decidere la domanda per le conseguenti attività processuali.
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Crediti contributivi e concordato preventivo – L’art. 21 , c. 4, D. Lgs. 136/2024, disciplina le competenze decisionali in materia di trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito delle procedure di concordato preventivo di cui all’art. 88, c. 6 del Codice della Crisi e dell’ Insolvenza.
Il concordato preventivo è uno strumento giudiziale di risoluzione della crisi di un’impresa, pertanto gli accordi con i creditori devono essere perfezionati sotto la protezione del tribunale. Con il piano di concordato il debitore, mediante proposta presentata ai sensi dell’art. 88, comma 1, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori.
Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il Tribunale, è presentata agli uffici competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore, nonché presso la Direzione territoriale che risulta titolare della gestione dei crediti oggetto della medesima.
Le proposte presentate a partire dal 28 settembre 2024, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136/2024, sono sottoposte alla competenza decisionale del Direttore regionale/di coordinamento metropolitano e il voto è espresso, ai sensi dell’art. 107 del CCII, dalla Direzione territoriale competente.
Qualora la Sede competente sia diversa da quella in cui insiste il Tribunale presso cui è incardinata la procedura di concordato, l’espressione del voto sarà effettuata da tale ultima Direzione, in rappresentanza delle altre Sedi coinvolte sulla base della decisione adottata, con riguardo alla proposta, dal competente Direttore regionale.
Fonte: INPS
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