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Il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta Pace contributiva) va dichiarato nel rigo E56 del modello 730/2024 (ordinario, semplificato e precompilato) e consente al contribuente di recuperare la detrazione del 50% dei contributi da riscatto sostenuti nell’anno 2023.

Nel 730/2024 va indicato l’ammontare dei contributi da riscatto dei periodi non coperta da contribuzione effettivamente versato nel corso dell’anno d’imposta 2023 ed è calcolata sull’intero importo versato, non essendo previsto alcun limite massimo.

Sommario

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Cosa è il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione e come funziona

Cosa è il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione e come funziona

L’art. 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, la possibilità per alcuni soggetti, rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale, di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi precedenti il 30 marzo 2019 (data di entrata in vigore del decreto), non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria (c.d. pace contributiva).

Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 20, l’onere per il riscatto è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento da ripartire in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Quindi nell’anno d’imposta 2023 i contribuenti hanno sostenuto una annata intera di pagamenti delle rate del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

Il riscatto è possibile a condizione che tali periodi non siano soggetti ad alcun obbligo contributivo e siano compresi tra la data del primo contributo e quella dell’ultimo contributo comunque accreditati.

Le forme pensionistiche interessate sono quelle relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e agli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell’INPS.

Il riscatto può essere richiesto dai soggetti che non hanno maturato anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1995; sono, pertanto, esclusi i soggetti che rientrino nel sistema contributivo integrale in base alla relativa opzione. L’eventuale successiva acquisizione di un’anzianità contributiva precedente il 1° gennaio 1996, ad esempio, in base ad una domanda di accredito figurativo o di riscatto, determina l’annullamento d’ufficio del riscatto, con conseguente restituzione dei contributi.

In tale caso, se negli anni precedenti si è fruito della detrazione, è necessario che la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione sia assoggettata a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR.

Il riscatto non può essere richiesto dai soggetti titolari di trattamento pensionistico.

A chi spetta

Soggetti interessati e condizioni per usufruire della detrazione. La facoltà di riscatto è esercitabile a domanda dell’assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado.

La detrazione spetta al superstite dell’assicurato o ad un suo parente o affine entro il secondo grado, che ha prodotto la domanda per il riscatto ai sensi del citato art. 20, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019 e che ne sosterrà anche il relativo onere, anche se l’assicurato non è fiscalmente a suo carico.

Come si calcolano i contributi da riscatto

L’onere per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione è determinato in base ai criteri fissati dall’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 184 del 1997 che stabilisce che, per il calcolo dell’onere dei periodi di riscatto da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda e che la retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.

La detrazione, pari al 50 per cento, spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno ed è calcolata sull’intero importo versato, non essendo previsto alcun limite massimo.

Come funziona la rateizzazione dell’onere

A titolo esemplificativo, in caso di rateizzazione dell’onere in 120 rate mensili (10 anni), per il primo anno (anno n) la detrazione sarà pari al 50 per cento della somma effettivamente versata nell’anno n e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+1, n+2, n+3, n+4) in 5 quote di pari importo.

Tale modalità di calcolo sarà seguita per tutto il piano di rateizzazione, per cui per il decimo anno di rateizzazione (n+9) la detrazione sarà sempre pari al 50 per cento della somma effettivamente versata nell’anno (n+9) e sarà ripartita nel medesimo anno e nei successivi 4 anni (n+10, n+11, n+12, n+13).

Vanno quindi dichiarati nel 730/2024 tutti i contributi da riscatto sostenuti nell’anno 2023.

Si ricorda che:

  • le somme relative al riscatto di corsi universitari di studio per i familiari a carico (c.d. inoccupati), per cui spetta la detrazione prevista dall’art. 2, commi 4-bis, 5-bis e 5-ter del d.lgs. n. 184 del 1997 devono essere indicate nei righi da E8 a E10, codice 32;
  • i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza, qualunque sia la causa che origina il versamento, deducibili ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e), del TUIR, devono essere indicati nel rigo E21.

Nel settore privato, il datore di lavoro dell’assicurato può sostenere l’onere per il riscatto, mediante la destinazione, a tal fine, dei premi di produzione spettanti al lavoratore medesimo.

In tal caso, le somme non rientrano nella base imponibile fiscale né del datore di lavoro né del lavoratore, risultando deducibili dal reddito d’impresa.
La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nel punto 581 e/o 601 della CU 2024.

Documentazione da controllare e conservare

Per il riscatto periodi non coperti da contribuzione, il contribuente ha bisogno della seguente documentazione:

  • Ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti la tipologia di spese sostenute;
  • In assenza della tipologia dei contributi indicata sul bollettino, altra documentazione che attesti la tipologia di contributo pagato.

Come si dichiara nel 730 ordinario, precompilato e semplificato 2024

I contributi da riscatto dei periodi non coperti da contribuzione sostenuti nell’anno d’imposta 2023 vanno indicati nel rigo E56 – Pace contributiva o colonnine per ricarica del modello 730/2024.

Nel rigo bisogna indicare le spese sostenute per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”) e quelle per l’installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

In particolare bisogna indicare nel rigo E56:

  • nella colonna 1 il codice che identifica la spesa;
  • nella colonna 2 l’anno in cui è stata sostenuta la spesa;
  • nella colonna 3 la spesa sostenuta;
  • nella colonna 4, se in colonna 2 è indicato l’anno 2023 e in colonna 1 è stato indicato il codice ‘3’, ‘4’ o ‘5’, indicare il codice ‘1’ se si
    applica la percentuale di detrazione del 110 per cento, indicare il codice ‘2’, se si applica la percentuale di detrazione del 90 per cento;
  • nella colonna 5, se in colonna 2 è indicato l’anno 2022 e in colonna 1 è stato indicato il codice ‘3’ o il codice ‘4’ o il codice ‘5’, indicare
    il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2023.

Su opzione del contribuente, per le spese sostenute nel 2022, è possibile ripartire la spesa in dieci quote annuali di pari importo a condizione
che la menzionata spesa non sia già stata indicata nel 730/2023 o nel modello REDDITI PF 2023.

L’opzione si intende esercitata con l’indicazione del numero ‘1’ in questa colonna e dell’anno ‘2022’ nella colonna ‘2’

I codici che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 50 per cento sono i seguenti:

  • codice ‘1’ per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. “pace contributiva”).

Riepiloghiamo, possono fruire del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità contributiva. La detrazione spetta anche ai superstiti dell’assicurato o dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado che hanno presentato domanda e sostenuto l’onere per conto dell’assicurato stesso.

La detrazione spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso dell’anno d’imposta ed è ripartita in 5 rate di pari importo.

Non può essere indicata la spesa sostenuta nel 2023 che nello stesso anno è stata fruita in sostituzione delle retribuzioni premiali e
indicata nel punto 581 e/o 601 della Certificazione Unica 2024.

Non possono essere indicate in questo rigo le somme per cui spetta la detrazione prevista per gli inoccupati (Righi da E8 a E10, codice
32) o per cui spetta la deduzione dal reddito complessivo (rigo E21).



 

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