Il terzo decreto correttivo al DLgs. 14/2019 (CCII), approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 10 giugno, stando all’ultima bozza circolata modifica l’art. 25-quinquies, che disciplina i limiti di accesso alla composizione negoziata della crisi.
Attualmente la disposizione, al comma 1 primo periodo, stabilisce che “L’istanza di cui all’articolo 17, non può essere presentata dall’imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell’articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e 74”.
Con la modifica, invece, la disposizione dovrebbe diventare: “L’istanza di cui all’articolo 17 non può essere presentata dall’imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso ai sensi dell’articolo 54, comma 3”.
Alla luce della formulazione, alquanto vaga, dell’attuale disposizione è sorto in giurisprudenza un contrasto interpretativo circa il suo perimetro di applicazione, con due tesi contrapposte.
Per la tesi restrittiva (Trib. Bari 30 maggio 2024, Trib. Tempio Pausania 12 ottobre 2023, Trib. Trani 30 settembre 2023, Trib. Torre Annunziata 20 luglio 2023 e Trib. Bologna 23 giugno 2023), l’accesso alla composizione negoziata ai sensi dell’art. 25-quinquies del CCII è impedito nei soli casi in cui è lo stesso debitore ad aver precedentemente presentato un ricorso per la propria liquidazione giudiziale ovvero ai sensi degli artt. 44 (ricorso prenotativo), 54 comma 3 (misure protettive richieste prima del deposito di un ricorso per l’omologazione di un ADR) e ancora 74 (proposta del concordato minore).
Secondo la tesi estensiva (Trib. Palermo 22 maggio 2023, Trib. Busto Arsizio 4 luglio 2023 e 16 agosto 2023), l’accesso alla composizione negoziata è impedito, oltre che nelle ipotesi sopra descritte, anche nei casi in cui sia stato precedentemente depositato un ricorso (in particolare per l’apertura della liquidazione giudiziale) da un creditore sociale o dagli ulteriori soggetti contemplati all’art. 37 comma 2 del CCII (pubblico ministero, autorità amministrativa di controllo e vigilanza, organo di controllo).
A seguito del correttivo-ter la questione interpretativa sembrerebbe risolta e con le specificazioni portate dal legislatore diventerebbe pacifica la valenza della tesi c.d. restrittiva.
In verità l’esplicito riferimento agli “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza” (alternativi alla liquidazione giudiziale), quali procedure ostative all’accesso al percorso di composizione negoziata della crisi, esclude che la pendenza di un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale (sia esso avviato da un creditore o dal pubblico ministero) possa impedire all’imprenditore di avviare il percorso stragiudiziale di risoluzione della propria crisi, atteso che la liquidazione giudiziale non è compresa tra i predetti strumenti (art. 2 comma 1 lett. m-bis) del CCII).
La stessa Relazione illustrativa del correttivo-ter precisa come quest’ultimo vada a emendare l’art. 25-quinquies proprio “per eliminare il dubbio interpretativo sorto sulla possibilità di accedere alla composizione negoziata in pendenza dell’istanza di liquidazione giudiziale. Si chiarisce così l’intenzione del legislatore, sin dall’adozione del decreto-legge n. 118 del 2021, che conteneva la medesima disposizione, di impedire la soluzione stragiudiziale della crisi tramite composizione negoziata solo nei casi in cui l’imprenditore abbia già intrapreso un percorso di ristrutturazione di tipo giudiziale (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e PRO) ma non quando pende una domanda di liquidazione giudiziale proposta da un creditore, dal PM o dagli organi e le autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa”.
Rilevante modifica dell’art. 25-quinquies del CCII
Pertanto le imprese in crisi potranno presentare un’istanza di composizione negoziata della crisi:
– quando pende una domanda di liquidazione giudiziale proposta da un terzo (per es. un creditore o il PM);
– essendo invariato il comma 2 dell’art. 25-quinquies del CCII, dopo quattro mesi dalla rinunzia da parte dell’imprenditore ad una domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, anche preceduta da un ricorso c.d. in bianco ovvero una domanda di concordato minore o con ricorso per le misure protettive richieste nel corso delle trattative e prima del deposito di una domanda di omologazione di un ADR;
– successivamente al rigetto da parte del Tribunale dell’istanza di proroga del termine ex art. 44 comma 1 del CCII e conseguente dichiarazione di improseguibilità del procedimento, anche senza attendere il termine di quattro mesi.
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