La madre agisce in giudizio contro il padre al fine di ottenere la ripetizione di quanto anticipato a titolo di spese straordinarie a favore dei figli minori. L’uomo si oppone, lamentando l’assenza di un previo accordo in merito agli esborsi, anche in considerazione dell’entità della somma (oltre 5 mila euro).
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 12 gennaio 2023, n. 793 (testo in calce), rigetta il ricorso presentato dalla donna e conferma la decisione di merito. Infatti, l’ordinanza presidenziale prevede come obbligo inderogabile, ai fini del rimborso, la previa concertazione tra i genitori delle spese straordinarie, ed esclude da tale obbligo solo alcune categorie di spese per le quali è sufficiente l’esibizione della relativa documentazione. Alla luce del suddetto provvedimento, assunto in sede di separazione e vincolante tra le parti, sono risultate ripetibili spese per circa mille euro, mentre gli altri esborsi, dal momento che non sono stati concordati – e alcuni neppure documentati – risultano irripetibili.
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La vicenda
Una donna agisce in giudizio contro il marito al fine di ottenere il rimborso delle spese straordinarie sostenute a favore dei figli minori nella misura del 50%. L’uomo viene condannato al pagamento di circa 1.000,00 euro a fronte dei quasi 5.400,00 richiesti dalla donna di cui:
- circa 4.000,00 euro per vacanze
- circa 800,00 euro per cure ortodontiche;
- circa 29,00 euro per i libri;
- circa 65,00 euro per l’ampliamento dell’offerta formativa di latino;
- circa 300,00 euro per servizi integrativi
- circa 215,00 per quota associativa.
Secondo il giudice del gravame, l’ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., assunta nel corso del giudizio di separazione, regolamentava il rimborso delle spese straordinarie per i figli minori. Il suddetto provvedimento non era stato reclamato, era pacificamente vigente tra le parti e prevedeva come obbligo inderogabile, ai fini del rimborso, la previa concertazione tra i genitori delle spese straordinarie. Dall’obbligo erano escluse alcune categorie di spese, espressamente indicate, per le quali era sufficiente l’esibizione della relativa documentazione per ottenere la ripetizione in ragione della metà. Il giudice del gravame ha esaminato le somme richieste dalla madre alla luce del provvedimento presidenziale di cui sopra e ha riconosciuto come rimborsabile il solo importo di circa 1.000,00 euro, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, mentre le altre spese, dal momento che non sono state concordate, non sono ripetibili.
Si giunge così in Cassazione.
Il previo accordo tra i genitori è un requisito imprescindibile
La ricorrente lamenta il fatto che la decisione gravata abbia ritenuto la preventiva concertazione delle spese straordinarie tra le parti come un requisito essenziale al fine di ottenerne il rimborso. Ella sostiene che il genitore anticipatario delle spese non sia gravato da alcun onere informativo né di accordo con l’altro genitore il quale, invece, è onerato del rimborso nel caso di spese effettuate nel superiore interesse del minore. Inoltre, la donna rileva come, in costanza di matrimonio, i figli abbiano goduto di un tenore di vita molto alto e che le spese di cui si chiede il rimborso siano in linea con le possibilità economiche del padre.
La Suprema Corte considera inammissibile la censura, in quanto non si confronta con le argomentazioni su cui si fonda la pronuncia gravata. I giudici di merito, infatti, hanno fondato la loro decisione sul titolo giudiziale che disciplina la regolamentazione del rimborso delle spese, ossia l’ordinanza presidenziale, la quale richiede l’accordo preventivo.
La ratio decidendi della pronuncia impugnata, secondo cui è necessaria la concertazione dei genitori in relazione agli esborsi non ordinari, trova fondamento nel provvedimento presidenziale. Inoltre, i giudici di merito hanno esaminato le singole spese in applicazione dei criteri delineati dal titolo giudiziale, valutando la tipologia di esborso, la sua giustificazione e la documentazione a supporto. In molti casi, è stata accertata l’assenza della documentazione e, in altri, l’assenza dell’accordo con il padre perché, ad esempio, questi non condivideva la finalità educativa della spesa.
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Il genitore non collocatario deve sempre rimborsare le spese straordinarie?
La legge non interviene specificamente in materia di spese straordinarie, lasciando spazio all’interpretazione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, con il tempo, ha fornito alcune importanti linee guida (Cass. 379/2021; Cass. 34100/2021).
La dizione di “spese straordinarie” ha carattere composito e occorre distinguere tra:
- le spese routinarie per le quali non serve il previo assenso dell’altro genitore,
- le spese straordinarie in senso stretto per le quali è necessario un preventivo accordo.
Le spese straordinarie routinarie (o integrative del mantenimento) sono esborsi che rispondono ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, a tal punto dall’avere la certezza del loro verificarsi, benché non ricomprese nell’assegno forfettizzato di mantenimento. Ad esempio, sono tali le spese di istruzione, come tasse, libri di testo e gite scolastiche, le spese mediche. Tali somme trovano fondamento nel titolo di condanna al pagamento del contributo al mantenimento e, per la loro escussione, è sufficiente allegare i documenti comprovanti l’esborso.
Le spese straordinarie in senso stretto sono imprevedibili, eccezionali, imponderabili e prive di qualsiasi carattere di certezza. L’esempio tipico riguarda l’esborso per un intervento chirurgico. Sono tali le spese che presentano due requisiti: a) un elemento soggettivo, ossia l’imprevedibilità e eccezionalità, b) ed un elemento oggettivo, vale a dire la rilevanza economica con riferimento alla condizione patrimoniale dei genitori.
Per via delle caratteristiche suindicate, è necessario il previo assenso dell’altra parte – salvo l’impossibilità del preventivo accordo a causa dell’urgenza dell’esborso – e, per la loro azionabilità, occorre esperire un’autonoma azione di accertamento. Infatti, «solo le spese straordinarie così connotate ed estranee come tali al circuito della ordinarietà, salvo la loro urgenza, vanno poi concordate tra i coniugi per evitare i conflitti dovuti alla loro unilaterale decisione […]» (Cass. 379/2021).
Conclusioni: no al rimborso senza accordo né documentazione
La Suprema Corte rigetta il ricorso della donna, in quanto ella non ha in alcun modo contestato la vincolatività del titolo giudiziale su cui la decisione gravata si fonda; al contrario, la censura della ricorrente mira ad un riesame nel merito della vicenda, precluso in sede di legittimità.
Secondo i giudici, «la previa concertazione delle spese straordinarie specificatamente indicate trovava fondamento nel titolo giudiziale, mai impugnato e pacificamente vincolante tra le parti». In conclusione, la madre non ha diritto al rimborso di tutte le spese straordinarie anticipate, ma solo di quelle che i giudici di merito hanno ritenuto rientranti nelle tipologie indicate dall’ordinanza presidenziale e, come tali, ripetibili senza concertazione.
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