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Con la sentenza n. 2868 del 06/02/2020 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla compatibilità o meno dello strumento dell’opposizione tardiva del terzo all’esecu zione con la procedura del pignoramento presso terzi di un credito.

Lunedi 10 Febbraio 2020

Il caso: L’avv. G.B. promuoveva esecuzione nei confronti del suo debitore B.F., nelle forme del pignoramento presso terzi, pignorando i crediti di questi nei confronti del Condominio V.N.T. per l’attività di amministratore svolta; il nuovo amministratore del condominio, avv. C. rendeva dichiarazione positiva e il g.e. procedeva all’assegnazione del credito; non avendo ricevuto il pagamento, l’avv. G.B. notificava precetto, sulla base della ordinanza di assegnazione, nei confronti del Condominio.

Successivamente il Fallimento della N.T. s.r.l., nella persona del medesimo avv. C. divenuto nelle more curatore del Fallimento N.T., proponeva opposizione tardiva di terzo all’esecuzione presso terzi ex art. 620 c.p.c., sostenendo che della somma assegnata il B.F. non fosse creditore in proprio, ma nella qualità di legale rappresentante della società N.T.

Il Tribunale rigettava l’opposizione, mentre La Corte d’Appello, con la decisione qui impugnata, accoglieva il gravame proposto dalla Curatala del Fallimento e, in totale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’opposizione di terzo proposta dalla Curatela dichiarando illegittima la procedura esecutiva e nullo il provvedimento di assegnazione delle somme in favore dell’avv.G.B.

L’avv. G.B. propone ricorso per Cassazione, che preliminarmente pone i seguenti quesiti:

A) se sia ammissibile l’utilizzazione dello strumento della opposizione di terzo all’esecuzione qualora il terzo agisca non a tutela della proprietà o di un diritto reale sul bene sottoposto all’esecuzione, ma a tutela di un proprio credito, ovvero se, estraneo alla esecuzione, agisca assumendo di essere l’effettivo titolare del credito espropriato;

B) e in caso di risposta affermativa al primo quesito, se il terzo creditore possa accedere anche allo strumento della opposizione tardiva, disciplinato dall’art. 620 c.p.c., che prevede che se in seguito all’opposizione il giudice non sospende la vendita o se l’opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.

Risposta al quesito sub A):

  • il rimedio dell’opposizione di terzo ex art. 619 cpc è l’unico strumento di tutela del terzo creditore verso l’esecuzione: non essendo questi assoggettato direttamente all’esecuzione, non può proporre opposizione agli atti esecutivi per fare valere l’invalidità o l’irregolarità di singoli atti del processo;

  • inoltre è esclusa la legittimazione attiva a proporre l’opposizione agli atti esecutivi in capo al terzo che pretenda di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati e che perciò sia legittimato a proporre opposizione di terzo all’espropriazione mobiliare o immobiliare;

  • la posizione del terzo che assume di essere l’effettivo titolare del credito assoggettato al pignoramento appare pienamente assimilabile a quella di chi assume di essere l’effettivo titolare del diritto (reale) sulla cosa assoggettata all’esecuzione.

    Decisione: per la Corte questo rimedio va riconosciuto anche al terzo (diverso, ovviamente, dal terzo pignorato) pregiudicato dall’espropriazione del credito ai sensi degli artt. 543 e seg. cod. proc. civ.

    Risposta al quesito sub. B):

  • sulla differente questione del momento entro il quale, in caso di espropriazione presso terzi, debba essere proposta l’opposizione di terzo all’esecuzione si registra un contrasto giurisprudenziale: in alcuni precedenti, si afferma che il limite ultimo sarebbe segnato dalla pronuncia dell’ordinanza di assegnazione, in altri, che l’opposizione di terzo sarebbe consentita anche dopo l’assegnazione;

  • si tratta quindi di stabilire se il terzo creditore possa accedere anche allo strumento della opposizione tardiva, disciplinato dall’art. 620 c.p.c., che prevede che se in seguito all’opposizione il giudice non sospende la vendita o se l’opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata;

    Decisione: l’opposizione tardiva di terzo alla esecuzione non appare compatibile con la struttura del pignoramento dei crediti, in cui con l’ordinanza di assegnazione del credito termina la procedura esecutiva, e pertanto la Corte enuncia il seguente principio di diritto: “Lo strumento della opposizione tardiva di terzo all’esecuzione, disciplinato dall’art. 620 c.p.c., non è utilizzabile dal terzo che assuma di essere l’effettivo titolare del credito pignorato, non essendo l’opposizione tardiva all’esecuzione compatibile con la struttura del pignoramento presso terzi in cui con l’adozione della ordinanza di assegnazione la procedura esecutiva è terminata“.

Allegato:

 

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