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Il vincolo cimiteriale è disciplinato dal Regio Decreto n.
1265/1934 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), che impone il
divieto di costruire entro la fascia di rispetto, delimitata entro
il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto.

Tale vincolo di inedificabilità ha carattere
assoluto
e può essere rimosso esclusivamente in casi
eccezionali, ma, comunque, solo per finalità di interesse pubblico,
non essendo in alcun modo ammissibili deroghe al vincolo per la
consecuzione di interessi privati.

Vincolo cimiteriale: l’inedificabilità non è mai derogabile per
interessi privati

A ribadirlo è il Consiglio di Stato con la
sentenza del
24 maggio 2024, n. 4668
che ha ritenuto
infondato il ricorso proposto contro la revoca del condono
edilizio, inizialmente concesso, per un terreno agricolo di 3625 mq
circa di superficie, con annessi due manufatti impiegati per
ricovero attrezzi (uno di 26 mq e l’altro di 24 mq di superficie),
realizzati abusivamente a distanza di soli 20 metri dal perimetro
del cimitero.

Si fa presente che il vincolo di inedificabilità disposto per la
fascia di rispetto cimiteriale – che ha carattere assoluto, e si
impone anche su eventuali disposizioni contrarie previste dai piani
regolatori comunali – è finalizzato a garantire la tutela di
determinati interessi, quali:

  • la tutela di esigenze igienico sanitarie;
  • la tutela della sacralità del luogo;
  • la possibile futura espansione.

In virtù di ciò, non possono essere consentiti interventi
edilizi realizzati all’interno della fascia di rispetto cimiteriale
(pari a 200 metri dal perimetro) che siano incompatibili con tali
interessi e finalità di tutela, e, in ogni caso, devono essere
categoricamente escluse possibili deroghe al vincolo per interessi
privati.

Viene poi precisato che il vincolo riguarda sia i centri abitati
che i fabbricati sparsi, e che l’impossibilità di edificare si
riferisce ad ogni singolo fabbricato e ad ogni tipo di costruzione,
incluse quelle pertinenziali, non essendo possibile ammettere
alcuna distinzione in tal senso.

Vincolo di inedificabilità assoluta: quando è ammessa la
deroga?

In base a quanto disposto dal TU delle Leggi Sanitarie all’art.
338, il vincolo di inedificabilità assoluta delle fasce di rispetto
cimiteriali può essere derogato esclusivamente in presenza di
determinate condizioni.

Nello specifico, il Consiglio Comunale può decidere – previa
acquisizione del parere favorevole dell’ASL territoriale – di
approvare la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di
quelli già esistenti, anche ad una distanza inferiore ai 200 metri
(fino al limite di 50 metri) dal centro abitato, se:

  • sia possibile accertare, per particolari condizioni locali,
    l’impossibilità a procedere diversamente;
  • l’impianto cimiteriale risulti separato dal centro urbano
    mediante strade pubbliche (anche comunali), oppure da fiumi, laghi,
    dislivelli naturali rilevanti, ponti oppure impianti
    ferroviari.

L’Amministrazione comunale può inoltre provvedere, sempre previa
approvazione dell’ASL, a ridurre la fascia di rispetto prevista a
livello nazionale – autorizzando anche ampliamenti di edifici
esistenti o costruzioni ex-novo – esclusivamente al fine di
realizzare un’opera pubblica o un intervento urbanistico di
interesse pubblico
, a patto che i lavori non contrastino
con le esigenze igienico-sanitarie e che si tenga conto degli
elementi ambientali e di pregio presenti nell’area.

Nel caso in questione, si conferma che il Comune abbia
provveduto a ridurre la zona di rispetto cimiteriale, da 200 metri
a 100 metri, ma tale elemento non giova comunque a favore del
ricorrente, in quanto le opere abusive insistono ad una distanza di
soli 20 metri dal perimetro del cimitero, come emerso dal verbale
della Polizia Municipale che, si ricorda, ha efficacia di piena
prova fino a querela di falso, come tutti i verbali disposti per
mano di pubblici ufficiali.

Vincolo cimiteriale: legittimo l’annullamento del condono di
opere nella fascia di rispetto

Risulta irrilevante poi anche il fatto che il cimitero in
questione sarebbe stato soppresso con delibera del Consiglio
Comunale nel 1964, perché, si rileva, la procedura di definitiva
cessazione del cimitero non è mai stata perfezionata, né è stata
sottoposta a bonifica prevista dall’art. 97 del d.P.R. n. 285/1990
per la soppressione dei cimiteri.

Il vincolo di inedificabilità assoluta risultava quindi
sussistente allora come adesso, e dunque l’abuso dev’essere
ricompreso tra quelli di cui alla Legge n. 47/1985 (Primo Condono
Edilizio) art. 33, ovvero tra le opere che non sono
suscettibili di sanatoria
.

Si ritiene pertanto corretto il provvedimento di revoca del
condono inizialmente approvato, sottolineando che – stante il
carattere assoluto del vincolo cimiteriale – non risulta neppure
necessario per l’Amministrazione compiere ulteriori valutazioni in
ordine alla possibile concreta compatibilità degli interventi con
le finalità di interesse alla base del vincolo.

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