Economia – Costituito l’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento da parte degli avvocati e dei commercialisti viterbesi
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Viterbo – Il nome è molto complesso e anche difficile da ricordare: “Composizione della crisi da sovrindebitamento” ma gli effetti potrebbero essere molto utili per una larga fetta di persone in difficoltà.
Il 12 dicembre 2017 presso il Tribunale di Viterbo verrà presentato l’Organismo per la composizione della crisi da sovraindebitamento, costituito dall’Ordine degli Avvocati e dall’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo per dare applicazione alla legge 3/2012, detta anche legge salva suicidi.
La Legge n. 3/2012 (modificata dal D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012), ha introdotto nel nostro sistema un valido rimedio a tutte quelle situazioni di sovraindebitamento in cui un soggetto può incorrere, per tutta una serie di eventi non volontari (perdita di lavoro, malattie, crisi familiari …) e che comportano un insostenibile aumento di debiti da pagare ai creditori; utilizzando in maniera seria e cosciente quanto previsto dalla legge, viene consentito così al debitore di liberarsi dai debiti pagando quanto gli è possibile potendo iniziare di nuovo a guardare al proprio futuro senza la zavorra dei vecchi debiti.
Cerchiamo di semplificare, per quanto possibile, la norma per poter capire chi può accedere alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento:
La procedura è rivolta ai soggetti non fallibili, come di seguito elencati:
1) Consumatori;
2) Piccole imprese non fallibili;
3) Aziende agricole di tutte le dimensioni;
4) Professionisti iscritti in albi professionali;
Affinché questi soggetti possano accedere alla procedura, essi devono trovarsi in una situazione di “sovraindebitamento”, definito come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempiere regolarmente”.
Quali procedure prevede la legge per perfezionare l’esdebitazione (parola difficile che significa taglio definitivo di tutti i debiti che non vengono soddisfatti al termine della procedura) del debitore?
Le procedure previste dalla Legge 3/2012 per perfezionare l’esdebitazione sono tre:
1) Piano del consumatore
2) Accordo di composizione della crisi
3) Liquidazione del patrimonio del debitore
Va subito chiarito che il “piano del consumatore”, come dice il nome stesso, è una possibilità offerta soltanto al “consumatore” e non anche alle altre categorie di soggetti sopra indicate.
Si tratta infatti di una speciale procedura riservata al consumatore meritevole, cioè colui che è diventato sovraindebitato a seguito di un problema improvviso, come ad esempio il licenziamento, una malattia, il divorzio, una calamità e che può riguardare qualsiasi tipologia di debiti, compresi quelli tributari e previdenziali.
“L’accordo di composizione” della crisi è invece rivolto a tutti i soggetti non fallibili che non siano perciò consumatori.
La “liquidazione del patrimonio” è una procedura aperta a tutte le categorie di debitori in precedenza elencati e rappresenta un’alternativa alla proposta di accordo o di piano del consumatore. Tale procedura consente la completa esdebitazione del debitore attraverso la liquidazione del suo patrimonio a parziale soddisfacimento del ceto creditorio.
E’ possibile accedere a tutte e tre queste procedure in ogni fase della “crisi del debito” e quindi anche nell’ipotesi che i creditori abbiano già aggredito il patrimonio del debitore con le diverse procedure previste dalla normativa, comprese i Pignoramenti Immobiliari.
Il protagonista delle procedure sopra indicate è senza dubbio l’O.C.C. (Organismo di Composizione della Crisi) a cui tutti coloro che ritengono di poter entrare in una delle categorie sopra rappresentate possono rivolgersi.
Si tratta infatti di un Organismo che svolge diversi compiti e funzioni dall’inizio alla conclusione delle procedure, trovandosi a compiere contemporaneamente attività di consulente legale e finanziario del debitore, ausiliario del Giudice e di garanzia nei confronti dei terzi in generale e dei creditori in particolare.
L’Organismo di Composizione della Crisi opera tramite i Gestori della crisi, iscritti nell’apposito elenco tenuto dall’organismo stesso, che vengono designati dal Referente (la persona fisica che, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l’attività dell’organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi).
I Gestori sono commercialisti o avvocati che hanno frequentato un corso tenuto dai professori e da esperti selezionati dall’Università della Tuscia.
Tutte le informazioni più approfondite potranno essere trovate sui siti internet dei due ordini professionali:
https://www.ordineavvocativiterbo.it/organismo-crisi-sovraindebitamento.asp
http://www.odcecviterbo.it/it/web/organismo-comp-crisi-sovr_72/
oppure personalmente recandosi presso le segreterie dei due Ordini:
https://www.ordineavvocativiterbo.it/dove-siamo.asp
http://www.odcecviterbo.it/it/contatti/
ovvero infine scrivendo una mail all’indirizzo pec: OCCVT@PEC.IT
l’Ordine degli Avvocati e l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo (riuniti nell’occasione nella A.Co.A.Vit – associazione Commercialisti Avvocati di Viterbo) ritengono così di poter dare un aiuto concreto alle persone in difficoltà e di poter mettere a disposizione la professionalità dei propri iscritti.
Redazionale pubblicitario
7 dicembre, 2017
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