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L’onere della prova circa l’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria, visto che solo egli può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto da sanare.

Ogni condono edilizio – aspettiamo di vedere cosa ci riserverà il prossimo, anche se non si può chiamare così visto che sarà solamente un Piano Salva Casa – ha delle regole specifiche e alcuni punti fermi ricorrenti: il requisito temporale della data di ultimazione delle opere è tra questi.

Significa che, per essere sanabile, un abuso edilizio deve essere stato completato entro una determinata data, che per i tre condoni è ovviamente diversa: per il Terzo, normato dal DL 269/2003, è il 31 marzo 2003. Passata quella data, non se ne fa più niente.

 

Requisito temporale della data di ultimazione delle opere: il caso

Nella sentenza 9552/2024 del 14 maggio del TAR Lazio, un comune ha respinto l’istanza di condono edilizio in considerazione del fatto che “in esito dell’esame istruttorio con verifica della documentazione aereofotografica in atti all’ufficio scrivente, l’opera in oggetto non risulta preesistere alla data del 31 marzo 2003 (requisito temporale fissato dalla legge per l’ammissibilità al condono”).

Secondo la ricorrente, la documentazione fotografica che l’amministrazione ha posto a fondamento del diniego sarebbe inattendibile, trattandosi di fotografie prive di fonte autorizzata (non essendo possibile individuare il soggetto autorizzato da cui provengono), nonché prive di data certificata (non fornendo esse alcuna prova certa della data in cui sono state scattate).

A riprova dell’inattendibilità dei rilievi fotografici dell’amministrazione la ricorrente produce un’apposita perizia tecnica di parte e alcuni documenti che proverebbero l’esistenza del manufatto abusivo.

 

Data ultimazione opere: quali prove servono? E chi le deve portare?

L’oggetto del contendere ruota attorno al fatto che l’abuso edilizio in contestazione (consistente nella realizzazione di un edificio residenziale) sarebbe stato ultimato in data successiva rispetto al 31 marzo 2003.

Tale fatto, ove non smentito a livello probatorio, sarebbe obiettivamente sufficiente a respingere l’istanza di sanatoria in virtù dell’art. 32, co. 25, del DL 269 del 2003 (convertito nella legge n. 326 del 2003), a mente del quale le disposizioni sul c.d. “terzo condono” (quale per l’appunto il condono edilizio ex d.lgs. n. 269 del 2003 richiesto nel caso di specie) “si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003”.

Quindi, secondo il TAR Lazio, occorre prendere le mosse dal consolidato insegnamento giurisprudenziale a mente del quale “l’onere della prova circa l’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria, dal momento che solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto da sanare. Tale prova dev’essere rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi, tra l’altro, negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate (Cons. Stato, Sez. VI, 4/3/2019, n. 1476; 9/7/2018, n. 4168; Sez. IV, 30/3/2018, n. 2020). In difetto di prova, l’amministrazione ha il dovere di negare la sanatoria dell’abuso (ex plurimis Cons. Stato, Sez. VI, 3/4/2019, n. 2203; 6/2/2019, n. 897; 9/7/2018, n. 4168 e 17/5/2018, n. 2995; Sez. IV, 30/8/2018, n. 5101)” (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sentenza del 20/4/2020, n. 2524).

Quindi, ricade sull’istante l’onere di dimostrare che l’ultimazione del manufatto abusivo risale ad una data antecedente rispetto al 31 marzo 2003: in mancanza di tale prova, il diniego di sanatoria edilizia sarebbe pienamente legittimo.

Qui le prove ci sono: il condono è legittimo

La ricorrente, in tal senso, fornisce i seguenti riscontri probatori:

  • a) aerofotogramma del 3 novembre 2001 attestante una specifica consistenza del manufatto abusivo de quo;
  • b) aerofotogramma del 25 aprile 2003 attestante (con riguardo al medesimo manufatto abusivo) la stessa identica consistenza rinveniente dal precedente aerofotogramma del 3 novembre 2001;
  • c) perizia giurata attestante la sostanziale coincidenza della sagoma del manufatto abusivo, così come risultante dall’istanza di sanatoria edilizia del 31 marzo 2004, con la sagoma dello stesso manufatto emergente dai due aerofotogrammi sopra menzionati del 3 novembre 2001 e del 25 aprile 2003;ù
  • d) aerofotogramma del 25 maggio 2007 dal quale si evince che la consistenza volumetrica del manufatto abusivo de quo è stata effettivamente ampliata.

Dalle risultanze probatorie sopra enunciate si ricava la dimostrazione che il manufatto abusivo oggetto di istanza di sanatoria del 31 marzo 2004 era lo stesso manufatto abusivo esistente alla data del 3 novembre 2001.

E’ stato cioè provato – chiudono i giudici capitolini – che il manufatto abusivo oggetto di istanza di condono era già stato ultimato in data 31 marzo 2003.

Il diniego di sanatoria impugnato poggia su un assunto fattuale (la circostanza che “l’opera in oggetto non risulta preesistere alla data del 31 marzo 2003”) la cui esistenza è stata smentita documentalmente.

Ricorso accolto, condono legittimo.


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