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Provvisoria esecuzione e formula esecutiva in caso di mancata opposizione: gli atti necessari e preliminari al pignoramento.

Il decreto ingiuntivo è un ordine del giudice, diretto al debitore, a pagare una somma di denaro o a restituire un determinato bene mobile. L’ordine, però, per quanto vincolante, non consente al creditore di procedere con un pignoramento se prima non diventa esecutivo. Cosa significa «esecutivo» e soprattutto quando diventa esecutivo il decreto ingiuntivo? Cerchiamo di chiarire i termini della questione in modo pratico e semplice, anche per chi non ha studiato procedura civile.

Cos’è un titolo esecutivo

Prima di spiegare

quando il decreto ingiuntivo diventa esecutivo dobbiamo ricordare cosa significa la parola «esecutivo». Esecutivo è tutto ciò che consente l’avvio dell’esecuzione forzata nei confronti del debitore. Cerchiamo di spiegarci meglio.

Un creditore che non ha ottenuto il pagamento di una fattura o che ha subito l’inadempimento di un contratto non può, soltanto per questo, agire con un pignoramento nei confronti del debitore. È necessario prima che si procuri un titolo esecutivo. Il titolo esecutivo è quel documento che autorizza l’ufficiale giudiziario a dare corso all’esecuzione forzata nei confronti del debitore inadempiente.

Il titolo esecutivo per antonomasia è la sentenza del giudice, anche quella non definitiva.

Sono altresì titoli esecutivi tutti i provvedimenti dei giudici che, come la sentenza, definiscono una controversia: si pensi all’ordinanza di sfratto oppure ai provvedimenti cautelari.

Ed ancora, sono titoli esecutivi gli assegni (per sei mesi dalla data di emissione) e le cambiali (per tre anni dalla data di scadenza).

Anche il decreto ingiuntivo può essere esecutivo e consentire l’avvio di un pignoramento. Ciò succede quando, dopo 40 giorni dalla sua notifica, il debitore non presenta opposizione o non paga.

In realtà, come vedremo a breve, il giudice può emettere il decreto ingiuntivo già munito della formula esecutiva come succede, ad esempio, in materia di riscossione dei crediti condominiali.

Qui di seguito analizzeremo più nel dettaglio queste due ipotesi, spiegando così quando il decreto ingiuntivo diventa esecutivo.

Cos’è un decreto ingiuntivo esecutivo

Un decreto ingiuntivo esecutivo è un decreto che consente di avviare l’esecuzione forzata contro il debitore. Con esso, quindi, il creditore può rivolgersi all’ufficiale giudiziario e intraprendere un pignoramento dei beni del debitore.

Come abbiamo appena anticipato, l’esecutività può essere rilasciata:

  • già all’atto dell’emissione del decreto ingiuntivo: in tal caso, parleremo di provvisoria esecuzione. Il debitore è obbligato a pagare immediatamente alla notifica del decreto, senza avere a disposizione il termine di 40 giorni che, di norma, viene concesso prima di poter avviare il pignoramento. Resta fermo comunque, entro tale termine, il diritto di proporre opposizione al decreto ingiuntivo e avviare una causa per l’accertamento dell’esistenza del diritto di credito. In tal caso, il debitore che abbia già pagato la somma ingiunta avrà diritto alla restituzione delle somme. L’esecutività del decreto è, in questo caso, “provvisoria” perché può sempre essere revocata dal giudice in corso di causa oppure con la sentenza che definisce il giudizio se ritiene insussistente il diritto del creditore e accoglie l’opposizione del debitore;
  • alla scadenza del termine di 40 giorni dopo la notifica del decreto ingiuntivo se non viene presentata opposizione e se, ovviamente, il debito non viene adempiuto. A differenza del caso precedente, qui l’esecutività è definitiva proprio perché il decreto, decorsi i 40 giorni, diventa definitivo e non più contestabile.

Provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo

Il giudice può concedere la

provvisoria esecuzione nei casi indicati dalla legge (ad esempio, in materia di riscossione dei crediti condominiali o in materia di recupero dei contributi da parte dell’Inps oppure per i crediti di mantenimento dei figli) oppure in presenza dei seguenti presupposti:

  • il credito deve essere fondato su: a) cambiale, assegno bancario, assegno circolare o certificato di liquidazione di borsa; b) atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato;
  • vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo che può consistere nella probabile infruttuosità dell’azione esecutiva, nell’aggressione del patrimonio del debitore in stato di dissesto o di insolvenza da parte di altri creditori, nel compimento da parte del debitore di atti idonei a sottrarre i propri beni alla garanzia del creditore. Il giudice può imporre una cauzione al creditore;
  • il ricorrente produce una documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere, purché tale documentazione abbia una valenza probatoria che dia maggiore certezza dell’esistenza del credito stesso e renda probabile l’assenza di contestazioni. Il giudice può imporre una cauzione al creditore.

L’elenco è da considerarsi esemplificativo e non tassativo

[1].

La provvisoria esecuzione può essere revocata nel corso dell’eventuale giudizio di opposizione.

Formula esecutiva sul decreto ingiuntivo non opposto

Nell’ipotesi di decreto ingiuntivo non opposto nel termine di 40 giorni, il creditore può chiedere la definitiva formula esecutiva alla cancelleria dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento in questione. È necessario quindi fornire la prova dell’avvenuta notifica e del ricevimento del decreto ingiuntivo da parte del debitore affinché il giudice possa verificare che, da quel giorno, sono decorsi i 40 giorni.

La formula esecutiva sul decreto ingiuntivo è la definitiva consacrazione della inoppugnabilità dello stesso, con il conseguente diritto del creditore ad agire in via esecutiva per recuperare il proprio diritto.

Il creditore, una volta ottenuta la formula esecutiva, notifica al debitore l’atto di precetto, ossia un ultimo invito a pagare entro 10 giorni le somme ingiunte con avvertimento che, in caso contrario, si procederà a pignoramento.

Entro 90 giorni dalla notifica del precetto, il creditore deve avviare il pignoramento rivolgendosi all’ufficiale giudiziario. Se dovessero scadere i 90 giorni, il creditore può sempre notificare un nuovo atto di precetto. Ciascuna di queste notifiche interrompe i termini di prescrizione (prescrizione che, per il decreto ingiuntivo così come per tutti gli atti giudiziari, è di 10 anni).

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