Il Tribunale di Catanzaro, con una recente sentenza, ha rigettato le contestazioni formulate nei confronti di una banca convenuta in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale l’attore opponente lamentava la violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. in quanto il contratto di mutuo prevedeva un piano di ammortamento c.d. “alla francese”.
L’eccezione in esame sta vivendo una nuova primavera dopo che per lungo tempo è stata sistematicamente rigettata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
In verità, però, molteplici e prevalenti sono quelle pronunce di merito1 e non solo che rigettano ancora oggi l’eccezione secondo la quale il piano di ammortamento c.d. “alla francese” di un contratto di mutuo produrrebbe interessi anatocistici.
In senso conforme, si è espresso anche il Tribunale di Catanzaro, in forza della sentenza in esame, il quale ha affermato che: “Sul punto si osserva che in questo caso si deve invece escludere l’applicazione di interessi anatocistici in quanto tale fenomeno si verifica quanto gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si vanno a sommare al capitale, costituendo così la base di calcolo del periodo successivo mentre nel sistema di ammortamento alla francese gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo senza capitalizzazione degli interessi così maturati alla scadenza della rata come si evince dal prospetto allegato al ricorso per decreto ingiuntivo.”
L’attore opponente intendeva inoltre dare prova della illiceità del piano di ammortamento c.d. “alla francese” facendo mero ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio.
In merito alla richiesta istruttoria attorea il Tribunale si pronunciava in questi termini: “Al fine di provare la fondatezza dell’opposizione l’attore ha chiesto nella memoria istruttoria che venisse ammessa una consulenza tecnica contabile. Sul punto, come già ritenuto implicitamente nell’ordinanza del 4.04.2019 che ha disposto la precisazione delle conclusioni senza ulteriori incombenti istruttori, si rileva che la consulenza tecnica richiesta sarebbe stata “esplorativa”. Appare quindi opportuno richiamare l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione in materia, secondo cui il divieto di CTU esplorativa e l’onere di allegazione e prova portano a ritenere che la CTU possa svolgersi solo laddove la parte abbia già fornito i dati (o meglio: i dati e l’interpretazione dei dati) rilevanti ai fini della valutazione o rivalutazione del dovuto. A questo proposito, si richiama l’orientamento giurisprudenziale di legittimità di cui alla sentenza della Corte di Cassazione civile – Sez. III, 30/01/2014 n. 2072 secondo cui: “Correttamente, pertanto, il giudice rigetta la domanda dell’opponente per non avere l’opponente stesso fornito alcuna prova in merito, evidenziando che la sola richiesta di una consulenza contabile non può esentare la parte dall’onere della prova. La consulenza tecnica d’ufficio, infatti, non costituisce un mezzo di prova in senso proprio e la stessa non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e, quindi, è legittimamente negata, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni od offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”.
In conclusione, il Tribunale rigettava le eccezioni sollevate dall’attore opponente e per l’effetto rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto. Ancora una volta, dunque, è stata ribadita da un lato la validità e l’efficacia dell’ammortamento alla francese e dall’altro lato è stata ribadita l’inammissibilità di una consulenza tecnica d’ufficio esplorativa in quanto volta esclusivamente a colmare le lacune probatorie di una delle parti.
Trib. Catanzaro, 3 agosto 2021, n. 1276
Guido Giacomelli – g.giacomelli@lascalaw.com
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