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LA PROBLEMATICITA’ DELL’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE.

Una matematica dal difficile accesso.

 

Approfondimento a cura di Roberto MARCELLI[1]

 

  1. PREMESSA.

            Nelle più recenti sentenze in materia di finanziamenti con ammortamento alla francese viene riconosciuto l’impiego del regime composto nella determinazione della rata. Tuttavia, riscontrando nel piano di ammortamento il calcolo degli interessi semplici sul debito residuo, si perviene ad escludere la violazione dell’art. 1283 c.c. ed ogni vizio del consenso.

Anche riferendo il dettato dell’art. 1283 c.c. degli ‘interessi scaduti’, nel significato allargato al periodo di maturazione ed esigibilità, non si ravvisa alcuna produzione di interessi su interessi. Nella recente sentenza del Tribunale di Torino[2], nel riscontrare nell’ammortamento alla francese una coincidenza fra maturazione, scadenza e pagamento, si è ritenuto che ‘si calcoli l’interesse sul capitale residuo o sulla quota capitale che viene a scadenza, comunque il tempo di maturazione e di esigibilità della quota interessi coincidononon si dà quindi il caso di interessi “scaduti” e nondimeno produttivi di interessi ulteriori …’. ‘La capitalizzazione composta prevista nella formula di calcolo del sistema francese, al fine di calcolare la rata costante che consente la chiusura finanziaria dell’operazione, secondo i dati del problema (capitale, tasso periodale, periodi), appare quindi estranea al campo dell’art. 1283 c.c.

La menzionata coincidenza fra tempi di maturazione e di esigibilità farebbe ritenere ‘il regime composto impiegato nella determinazione della rata, estraneo al campo dell’art. 1283 c.c.’, risolvendosi la capitalizzazione composta, come riporta la sentenza, in un semplice ‘metodo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto …. è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione’.

La coincidenza fra tempi di maturazione ed esigibilità, nella debenza degli interessi alle distinte scadenze, che si riscontra nel piano di ammortamento ordinariamente adottato, attiene, senza dubbio alcuno, ad interessi aventi natura primaria. Ma, propriamente, non è il piano di ammortamento ad essere oggetto di accordo contrattuale: in un rigoroso rapporto di dipendenza, i risvolti contabili riportati nel piano di ammortamento derivano dai termini della pattuizione; l’impiego del regime composto interviene nella pattuizione, alla quale risultano riferiti i presidi posti dagli att. 1283 e 1284 c.c. [3]

Un’attenta e ponderata riflessione sulla natura giuridica dei riflessi che, dalla rata pattuita nel valore corrispondente al regime composto, discendono nel piano di ammortamento, richiede l’accesso a concetti della scienza finanziaria che possono risultare assai complessi per i non iniziati ma dai quali non sembra si possa prescindere. Appare opportuno soffermarsi su tali concetti – quando vengono applicati a contratti di finanziamento che prevedono l’obbligazione accessoria convenuta al tasso ex art. 1284 c.c. (spettanza) e distintamente le modalità di corresponsione della stessa (debenza) – per comprendere compiutamente i diversi contorni giuridici che caratterizzano i termini della spettanza degli interessi pattuiti, distinti dai risvolti di calcolo espressi nella debenza degli interessi prevista alle distinte scadenze.[4]

 

 

[1] Presidente AssoCTU. Il presente contributo è stato redatto in data 21 giugno 2022. L’elaborato comprensivo di allegati è disponibile sul sito istituzionale di AssoCTU.

[2] Tribunale Torino, E. Astuni, 18 febbraio 2022. Per il testo della sentenza ed un’analisi critica della stessa, cfr.: ‘La sentenza del Tribunale di Torino (E. Astuni, 18 febbraio 2022) ritiene priva di vizi la formulazione contrattuale: esame critico’, in assoctu.it.

[3] Vengono sempre più diffondendosi pronunce che ravvisano vizi e criticità nell’ammortamento alla francese: Cfr. Trib. Velletri, E. Colognesi, n. 1098 del 30/5/2022; C.A. Napoli, n. 1724 del 26/4/2022; Trib. Taranto, A. Attanasio, n. 796 del 29/03/2022; Trib. Campobasso, M. Dentale, n. 156 del 18/03/2022; Trib. Vicenza, F. Lamagna, 1/02/2022; Trib. La Spezia, T. Lottini, 20/12/2021; Trib. Nola, A.F.Fabbri, 9/12/2021; Trib. Lecce, P. Errede, 15/11/2021; Ord. Trib. Udine, L. Massarelli, 4/1/2021; Ord. Trib. Terni, Ord. 8/8/2021; Trib. Pesaro, n. 739/2021; Trib. di Roma n. 2188/21, Trib. di Viterbo n. 733/2021, Trib. di Brindisi n. 709/21 del 21/05/21, C. d’App. di Bari n. 1890/20 del 3/11/20, C. d’App. Genova n. 410/20; Trib. di Campobasso n. 528 del 6/11/20, Trib. Prato, M. Sirgiovanni, n. 250/2020; C. d’App. di Campobasso n. 412/19, Trib. di Cremona n. 201/19, n. 221/19 e n. 227/19, Trib. di Roma del 29/05/19, Trib. di Massa n. 90/2020, 7/2/19 e 13/11/18, Trib. di Lucca n. 476/20 e n. 763/18 e Trib. di Napoli n. 4102/20 e n. 1558/18. In precedenza, cfr, Trib. Bari, Sez. Rutigliano 29/10/08; Trib. Larino, Sez. Termoli n. 119/12; Trib. Ferrara 5/12/13; Trib. Isernia 28/7/14, reperibili in Assoctu.it.

[4] Per una trattazione del tema: De Luca N., Mutuo alla francese: anatocismo, indeterminatezza od altro. Di sicuro c’è qualcosa che non va, in Banca borsa e titoli di credito, 2021, 2, II, p. 233 ss.; Farina V., Interessi, finanziamento e piano di ammortamento alla francese: un rapporto problematico, in Contratti, 2019, 4, I, p. 445; Cacciafesta F., L’ammortamento francese “in interesse composto”: un normale ammortamento progressivo, in ilcaso.it, 2021; ID., Un commento tecnico-matematico su una sentenza (Bari 1890/2020) in tema di ammortamento francese, in Giurimetrica, N. 1, 2021; ID., Ammortamento francese e bullet: simul stabunt, simul cadent, gennaio 2021, in assoctu.it; Colangelo G., Mutuo, ammortamento ‘alla francese’ e nullità, Il Foro Italiano, aprile 2014; ID., Interesse semplice, interesse composto e ammortamento alla francese, in Foro it., 2015,11, c. 469 ss.; ID., Contrasto tra il tasso d’interesse quantificato in cifra numerica e quello determinato dal piano di rimborso di un mutuo: anatomia di una controversia, Danno e responsabilità, Ipsoa, 05/05/2017; Marcelli R., L’anatocismo nei finanziamenti con ammortamento graduale. Matematica e diritto: due linguaggi che stentano ad incontrarsi, Banca Borsa e Tit. di Cred. 2021, n. 5; ID., Finanziamenti con ammortamento graduale: italiano e francese. Nella conformazione dell’oggetto del contratto si consuma la criticità posta sul crinale fra trasparenza e violazione degli artt. 1284 e 1283 c.c., in ilcaso.it, 2021; ID., L’ammortamento alla francese nei prestiti a larga diffusione: l’opacità delle rate infrannuali, in Contratti, 2021, 4; ID., L’ammortamento a rata costante (alla francese). Il roll over del finanziamento e anatocismo, in Contratti, 2020, 3; ID., R. Marcelli, A.G. Pastore, A. Valente, L’ammortamento a rata costante (alla francese). I plurimi risvolti di criticità, in Minerva Bancaria, n. 3, 2021; ID., TAN, TAE, TAEG nei finanziamenti a rimborso in unica soluzione e nei finanziamenti a rimborso graduale, Banca Borsa e Tit. di Cred. 2019, n. 6; P. Fersini, G. Olivieri, Sull’anatocismo nell’ammortamento alla francese, in Banche & Banchieri, 2015, n. 2; Quintarelli A., Leibniz e il mutuo feneratizio con ammortamento “alla francese” a rata fissa, in Tempo Finanziario, 2019, 3, pp. 49 ss.; ID., Ancora sul mutuo con ammortamento francese a rata costante e sull’anatocismo: le regole del diritto e della matematica finanziaria. In ilcaso.it, 2021; Nigro, L’anatocismo nei rapporti bancari: una storia infinita?, in Diritto delle Banche e del Mercato finanziario, 2001, 269 ss.

 

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