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Quando il buono fruttifero postale ha più cointestatari e uno di essi decede, è possibile per il cointestatario superstite chiedere il rimborso?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 10 febbraio 2022, n. 4280 (testo in calce), torna ad affrontare il problema e risponde affermativamente. In particolare, la decisione si sofferma sui buoni recanti la dicitura pari facoltà di rimborso” (cosiddetta clausola “PFR”). In tal caso, si crea un’obbligazione solidale dal lato attivo e il concreditore ha diritto di ottenere l’intera prestazione dal debitore (le Poste Italiane s.p.a.). Tuttavia, nella prassi, si verifica con frequenza che le Poste, per consentire la riscossione del buono, richiedano la quietanza di tutti gli aventi diritto, ossia gli eredi del cointestatario defunto.

Per gli ermellini, se il buono postale prevede la “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento. Viene, così, ribadito il principio di diritto già enunciato in una precedente pronuncia di legittimità, ricalcando il medesimo iter argomentativo.

In buona sostanza, ai BFP non si applica la disciplina dettata in materia di libretti di risparmio, stante la significativa differenza tra i due. I buoni sono pagabili a vista, quindi, prevale l’immediata liquidabilità del documento rispetto all’esigenza di tutela nei confronti degli eredi del contitolare defunto.

La vicenda

Tizia (madre) e Caio (figlio) sono cointestatari di alcuni buoni fruttiferi postali (di seguito indicati anche come “BFP”). In seguito alla morte di Tizia, subentrano nella titolarità dei buoni i suoi eredi, compreso Caio. Dopo il decesso di quest’ultimo, gli eredi di Tizia e di Caio chiedono la riscossione della propria quota dei buoni.

Le Poste italiane s.p.a. rifiutano il pagamento per l’assenza di una degli eredi, nonostante i buoni rechino la dicitura “pari facoltà di rimborso”. Gli eredi ottengono un decreto ingiuntivo per il pagamento di circa 16 mila euro e le Poste propongono opposizione. In primo grado, l’opposizione viene rigettata, mentre, in sede di gravame, è accolta e il decreto ingiuntivo viene revocato. Si giunge così in Cassazione.

Premessa: la disciplina in materia di buoni fruttiferi postali

Nel caso di specie trova applicazione il DPR 256/1989 recante l’“Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta)”. In particolare, vengono in rilievo i seguenti articoli:

  • l’art. 187 c. 1, rubricato “rimborso a saldo”, secondo cui il rimborso del libretto postale intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto;
  • l’art. 203, rubricato “applicabilità al servizio dei buoni delle norme relative alle casse postali di risparmio”, a mente del quale le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e sempreché non sia diversamente disposto;
  • l’art. 204 c. 3, rubricato “caratteristiche dei buoni”, dispone che i buoni non sono sequestrabili né pignorabili, tranne che per ordine del magistrato penale; non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione a termine di legge, e non possono essere dati in pegno;
  • l’art. 208 c. 1, rubricato “rimborso dei buoni”, secondo cui i buoni sono rimborsabili a vista presso l’ufficio di emissione, per capitale ed interessi, previo confronto dei titoli con le corrispondenti registrazioni operate all’atto dell’emissione.

Ciò premesso, veniamo al decisum.

Le doglianze della ricorrente

Secondo la ricorrente il diniego di rimborso del titolo da parte delle Poste è illegittimo. Infatti, il titolo attribuisce a ciascuno dei contitolari del buono il diritto di riscuoterlo autonomamente anche per intero e su semplice presentazione, senza alcun onere aggiuntivo. Al contrario, la corte distrettuale ha ritenuto che, per legge, in caso di decesso di uno dei cointestatari, sia necessaria la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto per tutelare le Poste Italiane da eventuali pretese degli eredi del cointestatario deceduto. Secondo la pronuncia gravata, trova applicazione anche per i BFP l’art. 187 c. 1 DPR cit., dettato in materia di libretti di risparmio, in virtù del richiamo operato dall’art. 203 DPR cit. Secondo i giudici di merito, tale disposizione è applicabile a) per via dell’assenza di una norma specifica, in materia di buoni, in caso di decesso del cointestatario e b) in virtù dell’omogeneità tra i due prodotti (libretto di risparmio e buoni fruttiferi).

La Suprema Corte considera fondate le doglianze della ricorrente e ritiene non condivisibile la decisione della corte distrettuale.

La diversa disciplina del libretto di risparmio e dei buoni postali

Gli ermellini escludono che l’art. 187 c. 1 DPR cit., relativo ai libretti di risparmio, possa applicarsi ai buoni postali. In merito all’assenza di una disposizione ad hoc, in materia di buoni fruttiferi, per la riscossione in caso di morte del cointestatario, si osserva come, in realtà, l’art. 208 DPR cit. faccia espresso riferimento al rimborso dei BFT, stabilendo che siano rimborsabili a vista, pertanto, esiste una norma di riferimento.

Sotto il profilo della presunta omogeneità morfologica tra libretti di risparmio e buoni fruttiferi, i giudici di legittimità ricordano come i libretti di risparmio e i buoni rientrino nella specie dei documenti di legittimazione1. Sono tali i documenti che servono solo ad identificare l’avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione (art. 2002 c.c.).

Ai documenti di legittimazione non si applicano le regole previste per i titoli di credito. Al di là dell’inquadramento dogmatico, la natura dei due “prodotti” è diversa ed emerge più chiaramente attraverso la lettura dell’art. 204 c. 3 DPR cit. La diposizione prevede espressamente che i buoni non siano pignorabili, sequestrabili né cedibili salvo che per successione. Quindi, in relazione ai buoni, opera una deroga al generale principio di libera cedibilità dei crediti (art. 1260 c.c.).

I buoni sono caratterizzati da un rafforzamento del diritto di credito in capo all’intestatario. Inoltre, per espressa previsione, sono pagabili a vista. Da ciò deriva che la disposizione relativa alla riscossione, in caso di clausola “pari facoltà di rimborso”, dei libretti di deposito (ossia l’art. 187 DPR cit.), non sia applicabile al campo dei buoni fruttiferi, stante la profonda differenza tra i due documenti di legittimazione.

I buoni fruttiferi e la clausola “pari facoltà di rimborso”

Tra i libretti di risparmio e i buoni intercorre una significativa differenza, che incide sul funzionamento della clausola “pari facoltà di rimborso (cosiddetta clausola “PFR”) nel caso di morte di uno dei cointestatari.

Infatti, tale clausola:

  • nei libretti di risparmio, postula che il rimborso possa avvenire solo in presenza di tutti gli aventi diritto (ex art. 187 c. 1 cit.),
  • mentre, per il buono cointestato, prevede la facoltà di ciascun cointestatario di ottenere il rimborso dell’intero dovuto senza limitazioni. Si crea, infatti, un’obbligazione solidale dal lato attivo tra i cointestatari, quindi, il concreditore superstite ha diritto di ottenere l’intera prestazione dal debitore (le Poste Italiane s.p.a.).

Secondo la Cassazione, «la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola «pari facoltà di rimborso», dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi; viceversa, la lettura del dato normativa patrocinata da Poste Italiane S.p.A., secondo cui, in caso di clausola «pari facoltà di rimborso» di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell’intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l’aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano».

No alla funzione di tutela a favore dell’erede del cointestatario defunto

La Suprema Corte ritiene non applicabile ai BFP l’art. 187 cit. nonostante esso venga considerato come strumentale alla tutela dell’erede (o dei coeredi) del defunto. L’erede, infatti, rimarrebbe pregiudicato dalla riscossione integrale effettuata dal cointestatario superstite, in ragione di ciò la disposizione in parola richiede la quietanza di tutti gli aventi diritto. La tesi della tutela degli eredi viene fondata sulla circostanza che i BFP non facciano parte dell’attivo ereditario e, quindi, sia difficile per l’erede venirne a conoscenza.

Gli ermellini richiamano la decisione n. 22747/2019 del collegio di coordinamento ABF (Arbitro Bancario Finanziario) che ritiene insostenibile tale posizione, in ragione della diversa natura giuridica del libretto di risparmio – a cui si riferisce l’art. 187 – e dei buoni fruttiferi. Ai buoni non può applicarsi la disciplina dei libretti di risparmio, pertanto, il debitore (ossia le Poste) non può rifiutare la prestazione per tutelare i terzi (ad esempio, gli eredi) perché, altrimenti, si vanificherebbe la funzione che l’ordinamento ha assegnato loro.

La recente giurisprudenza in materia di rimborso di buoni postali

Secondo la Cassazione, occorre tenere a mente la «distinzione concettuale tra titolarità del credito e legittimazione alla riscossione di quanto portato dal buono fruttifero: posto che, in caso di cointestazione con clausola «pari facoltà di rimborso», e dunque di solidarietà attiva, l’obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, «si divide fra gli eredi in proporzione delle quote» (articolo 1295 c.c.), senza toccare la posizione del cointestatario superstite (i termini della questione non mutano affatto se il cointestatario superstite è anche erede), è fin ovvio che la riscossione riservata all’intestatario superstite in nulla interferisca con la spettanza del credito, sicché colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell’erede o degli eredi del cointestatario defunto».

Gli ermellini citano, altresì, una recente pronuncia (Cass. 24639/2021) la quale ha statuito che, in caso di decesso di uno dei cointestatari di buoni fruttiferi postali, sui quali sia apposta la clausola “pari facoltà di rimborso”, ogni cointestatario superstite può chiedere il rimborso integrale. In quella sede, si è affermato che ai BFP non si applica l’art. 187 c. 1 DPR cit. che impone la quietanza di tutti gli aventi diritto, dal momento che i buoni fruttiferi circolano “a vista” e la diversa natura rispetto ai libretti di risparmio impedisce l’applicazione analogica della citata disciplina.

Conclusioni: il principio di diritto

In conclusione, la Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza gravata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che dovrà applicare il seguente principio di diritto:

  • «In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento»

CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 4280/2022 >> SCARICA IL TESTO PDF

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[1] Per i buoni Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761; Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963. Per i libretti Cass. 9 febbraio 1981, n. 798; Cass. 15 luglio 1987, n. 6242; Cass. 13 maggio 2020, n. 8877”.

 

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