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Con una recentissima sentenza, il Tribunale di Lecce ha stabilito che con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. non è possibile far valere i presunti vizi relativi alla notifica del decreto ingiuntivo.

Il caso in esame riguarda un’opposizione a precetto, con la quale l’attrice eccepiva, quale unico motivo, il difetto di notifica del titolo esecutivo, perché ritenuto erroneamente ed irritualmente notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c., anziché ex art. 140 c.p.c.

Costituitasi in giudizio, la banca convenuta eccepiva la correttezza e regolarità della notifica, in quanto era stato fatto un primo tentativo a mani da parte dell’Ufficiale Giudiziario, con successiva indicazione dell’impossibilità di eseguire la notificazione non riuscendo ad individuare l’abitazione del destinatario.

Il Tribunale, chiamato a decidere, ha rilevato, prima di tutto, che l’Ufficiale Giudiziario, prima di risolversi ad eseguire la notifica ex art. 143 c.p.c., aveva attestato nella relata la previa assunzione di informazioni.

Richiamandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2909 del 07/02/2008, Cass. Sez. 3 n. 17307 del 31/08/2015, Cass. Sez. 3 n. 24235 del 27/11/2015), il Giudice ha dunque rammentato che in ipotesi di irregolarità la notifica è nulla, non anche inesistente, salvo che sia stata eseguita in un luogo privo di qualsiasi collegamento con il destinatario.

Proseguendo il Tribunale leccese ha precisato altresì che “l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.” (Cass. Sez. U n. 14916 del 20/07/2016).

Nel caso di specie, la notifica era stata eseguita dall’ufficiale nel luogo di formale residenza anagrafica e, pertanto, non si può parlare di inesistenza della stessa, ma semmai di una mera nullità, soggetta quindi ai principi generali di sanatoria.

Controparte, lamentando esclusivamente la mancata conoscenza del decreto ingiuntivo – per il quale l’ordinamento prevede invece l’apposito strumento dell’opposizione di cui all’art. 650 c.p.c.-  altro non ha fatto che rendere definitivo il titolo posto a fondamento del precetto, sanando così ogni eventuale nullità della notifica a dimostrazione dell’avvenuto raggiungimento dello scopo, cui la notifica medesima era preordinata. Conseguentemente il Tribunale ha rigettato l’opposizione avversaria

 

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