Nota a Cass. Civ., Sez. VI, 28 settembre 2020, n. 20338.
di Donato Giovenzana
La Corte Suprema ribadisce il suo indirizzo in subjecta materia, secondo cui “qualora il pignoramento di un diritto di credito incorporato in un titolo di credito intervenga con le forme dell’espropriazione di crediti presso terzi anziché, come impone l’art. 1997 c.c., nelle forme del pignoramento diretto a carico del debitore principale in possesso del titolo, il soggetto pignorato che in forza di esso sia debitore cartolare ha un interesse (derivante dalla congiunta soggezione al non dover disporre della somma oggetto del credito consacrato nel titolo e dal rischio di vedersi chiedere il pagamento da chi del titolo sia in possesso) a dolersi dell’illegittimità delle forme del pignoramento con il mezzo dell’opposizione agli atti; della lesione di tale interesse detto soggetto non può dolersi nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo secondo il regime anteriore all’attuale art. 549 c.p.c.” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6536 del 05/04/2016, non massimata, pronunciata in fattispecie del tutto analoga alla presente).
Nella specie non risulta proposta tempestiva opposizione agli atti esecutivi da parte della società terza pignorata. Questa non può comunque ritenersi legittimata ad eccepire successivamente la pretesa nullità del processo esecutivo nell’ambito del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo. Detto giudizio ha infatti autonomo oggetto, predeterminato per legge e limitato all’accertamento della sussistenza del credito pignorato e dell’opponibilità al creditore procedente di eventuali cause estintive di esso. Nel suo ambito non possono pertanto essere dedotte nè le questioni che attengono al diritto di procedere ad esecuzione forzata nè quelle che attengono alla regolarità degli atti esecutivi, le quali vanno fatte valere esclusivamente attraverso i rimedi endoesecutivi dell’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ovvero dell’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
In relazione, poi, al rischio che la società terza pignorata possa essere esposta al rischio di un “doppio pagamento”, la Cassazione precisa che “se, da una parte, come precisato nella già richiamata decisione n. 6536/16 di questa Corte, l’eventuale pagamento dell’obbligazione cambiaria effettuato dal terzo dopo il pignoramento non sarà comunque, in quanto tale, opponibile al creditore assegnatario, il diritto alla restituzione dei titoli di credito in occasione dell’esercizio dell’azione causale porrà comunque, d’altra parte, lo stesso terzo pignorato al riparo dal paventato rischio del “doppio pagamento”, sulla base degli stessi principi generali in tema di circolazione dei titoli di credito e di esercizio delle azioni ad essi ricollegabili”.
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