Quali sono i casi in cui si può richiedere la sanatoria del Salva Casa 2024 per ampliamenti di superfici e cubature? Il Decreto Salva Casa ha allargato la possibilità di chiedere la sanatoria agevolata anche ad ulteriori casi rispetto a quelli inizialmente stabiliti, estendendo pertanto la facoltà di regolarizzare ulteriori tipologie di abusi edilizi. Vediamo di seguito nel dettaglio di cosa si tratta.
- Ampliamento di superfici e cubature, quando si può chiedere la sanatoria agevolata
- Mentre per gli abusi edilizi più gravi non è prevista alcuna semplificazione
Ampliamento di superfici e cubature, quando si può chiedere la sanatoria agevolata
Una delle novità approvate nel DDL di conversione è l’allargamento della sanatoria agevolata alle variazioni essenziali come, ad esempio, gli aumenti di cubatura e di superfici, che rientrano nelle difformità parziali. Anche per queste ultime viene, infatti, superato il principio della doppia conformità.
Se, generalmente, per i lavori edilizi che comportano aumenti di superfici e cubature è sempre necessario chiedere il permesso di costruire al Comune di competenza nonché rispettare determinati requisiti, ora tali variazioni devono essere conformi alla normativa edilizia all’epoca dell’intervento e a quella urbanistica del momento di presentazione della domanda di sanatoria.
Il decreto permette di sanare le difformità, dunque, con una procedura semplificata rispetto al passato, quando era richiesto l’obbligo contemporaneo della doppia conformità, sia urbanistica che edilizia.
Ciò significa che si possono sanare le variazioni di aumenti di superfici e cubature, entro determinate tolleranze costruttive, e con la doppia conformità ma agevolata. In questo contesto, bisogna anche considerare la definizione di variazione essenziale che può variare tra regione e regione. Per esempio, per la cubatura, la legge regionale Lazio 15/2008 ammette uno scostamento fino al 2%, mentre la legge regionale Emilia Romagna 23/2004 fissa la soglia del 20%.
Mentre per gli abusi edilizi più gravi non è prevista alcuna semplificazione
Solo per gli abusi più gravi resta l’obbligo di attestare la conformità (urbanistico-edilizia) tanto al momento della realizzazione degli abusi quanto a quello della presentazione della domanda di sanatoria.
Per le irregolarità più gravi e le difformità totali o molto rilevanti non è prevista, infatti, alcuna semplificazione.
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