La Corte dei Conti bacchetta il governo per i ritardi nell’adozione del Piano strategico ZES Unica. Atteso per fine luglio, il Piano è ancora un fantasma, anche se è fondamentale non solo per la governance della ZES, ma anche per la completa attuazione degli Accordi per la coesione voluti dal ministro Raffaele Fitto.
Il richiamo è indirizzato, nello specifico, alla Struttura di missione della ZES Unica che, lo ricordiamo, è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e arriva dal Collegio del controllo concomitante della Corte dei Conti con la Delibera n. 36/2024/CCC. Un documento di 25 pagine, in cui i magistrati contabili, dopo aver ripercorso la disciplina che ha portato all’istituzione della ZES Unica, mettono in luce le criticità del nuovo strumento diventato cruciale per il rilancio dell’economia del Sud Italia.
A che punto è il Piano strategico ZES Unica?
La criticità maggiore è, senza dubbio, la mancata adozione del Piano strategico ZES Unica entro i termini stabili del 31 luglio 2024. Un ritardo di ormai oltre tre mesi, che rischia di trasformarsi in una pesante ipoteca per una parte del nostro Paese.
Il Piano Strategico contiene, infatti, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando – anche in modo differenziato per le Regioni che ne fanno parte – i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica e le modalità di attuazione, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalità di attuazione. Una specifica sezione del Piano, inoltre, è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a rimuovere gli svantaggi dell’insularità nelle regioni Sicilia e Sardegna.
Ma non solo. “La mancata adozione risulta particolarmente significativa anche in relazione alle nuove prescrizioni contenute nel decreto Coesione”, si legge nella Delibera. “In particolare, per l’individuazione degli interventi prioritari (…), ossia quelli predisposti al fine di garantire un più efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027 e di rafforzarne il coordinamento con gli interventi finanziati dal PNRR e dal FSC”. Un passaggio, quest’ultimo, che fà sì che “l’adozione del Piano Stregico ZES Unica” sia “propedeutica anche al piano di investimenti complessivamente riconducibile agli Accordi per la coesione, e si pone come momento ineludibile di rilancio dell’economia nel Sud Italia”, scrive sempre la Corte.
Secondo quanto previsto dalla legge, il Piano sarebbe dovuto essere adottato entro fine luglio. “Tuttavia, allo stato, risulta adottato non il Piano, ma esclusivamente uno schema di Piano che può essere oggetto di eventuali correzioni, variazioni o rettifiche nel corso della sua approvazione; pertanto, sussiste un ritardo rispetto all’adempimento richiesto dalla citata legge n. 95/2024”, scrive la Corte. Che chiede alla Struttura di missione di accelerare l’iter di approvazione del testo.
Le altre criticità del funzionamento della ZES Unica
Come già accennato, oltre alla bacchettata sui ritardi nell’adozione del Piano strategico, la Delibera n. 36/2024/CCC mette in luce tutta una serie di altre criticità, su cui la Corte chiede di intervenire al più presto. Tra queste figurano:
- la mancata previsione da parte della Struttura di missione delle modalità di svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio;
- la sovrapposizione delle attività coordinamento, vigilanza e monitoraggio attribuite alla Struttura di missione con attività assegnate alla Cabina di Regia Zes;
- il mancato coordinamento tra gli interventi sottoposti all’autorizzazione unica, ancora in itinere, e Piano Strategico, in corso di adozione.
A queste si aggiunge, infine, la mancata visibilità e accessibilità della sezione “contatore domande” sul portale web della Zes Unica.
Consulta il testo della Delibera n. 36/2024/CCC
Photocredit: Corte dei Conti
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui