Dopo l’accoglimento del ricorso per Cassazione presentato dagli avvocati Rolando Iorio e Livia Rossi, cresce l’attesa di conoscere quale sarà la decisione della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione. Il Procuratore Generale ha richiesto il rigetto del ricorso presentato dall’imputata Elena Gioia. Per quanto riguarda Limata, lo stesso Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso avanzato dall’avvocato Rolando Iorio, proponendo il rigetto della restante parte. Si tratta di una questione piuttosto tecnica avanzata dal Procuratore Generale, che ha accolto in parte quanto richiesto dal ricorrente.
Ora si aspetta la decisione della Corte di Cassazione, che dovrebbe arrivare a breve. Il ricorso è stato incentrato su due motivi principali. Il primo riguarda una presunta inconciliabilità tra la premeditazione attribuita a Limata e il vizio parziale di mente che gli è stato riconosciuto. Ovviamente, la linea difensiva si incentra sulla difficoltà nel comprendere come si possa attribuire premeditazione a una persona che è stata considerata, seppur parzialmente, incapace di intendere e di volere. Il secondo motivo di ricorso riguarda la disparità di trattamento tra Elena Gioia e Limata.
Ad Elena Gioia è stato riservato un trattamento certamente più benevolo, con il riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti basate sull’immaturità, sulla giovane età e sul fatto di essere incensurata. Limata, invece, si è visto riconoscere attenuanti equivalenti alle contestate aggravanti, senza un fondamento chiaro. Questo nonostante anche per Limata si potesse parlare di immaturità, giovane età e incensuratezza. Inoltre, Limata, a differenza di Elena Gioia, non aveva alcun vincolo di parentela con la vittima, mentre Elena Gioia era la figlia della stessa. Ancora, a Limata non sono state riconosciute attenuanti generiche prevalenti, sebbene gli sia stato attribuito un vizio parziale di mente, a differenza di Elena Gioia, che è stata ritenuta pienamente capace di intendere e di volere.
Si evidenzia, almeno in base a quanto emerso fino a questo momento, una disparità a fronte di situazioni estremamente simili. Si attende comunque la decisione della Corte. Il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo del ricorso, con l’annullamento della sentenza senza rinvio limitatamente a tale motivo. Tuttavia, qualora questo venisse accolto, non si andrebbe ad intaccare l’entità complessiva della pena, poiché le attenuanti generiche prevalenti verrebbero considerate assorbite dal vizio parziale di mente.
Omicidio pianificato e commesso in concorso tra loro
Il 15 aprile scorso, ricordiamolo, la IV Sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli, presieduta dalla giudice Ginevra Abbamondi, ha accolto il motivo d’appello presentato dal difensore di Limata, l’avvocato Rolando Iorio. La Corte ha riconosciuto un vizio parziale di mente come fattore preponderante rispetto alle circostanze aggravanti, riducendo così la condanna di Limata da 24 a 18 anni di detenzione.
Anche Elena Gioia, assistita dagli avvocati Livia Rossi e Francesca Sartori del foro di Roma, ha beneficiato della stessa riduzione di pena. Tuttavia, per lei la riduzione è avvenuta non per vizio parziale di mente, ma per il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle circostanze aggravanti contestate.
La sentenza di primo grado, emessa il 24 maggio 2023 dalla Corte di Assise di Avellino, aveva condannato Limata e Gioia a 24 anni di reclusione. La corte aveva stabilito che l’omicidio di Aldo Gioia era stato pianificato e commesso dai due imputati in concorso tra loro.
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